Italian Supreme Court dismisses InPS appeal, ruling pension prescription starts from contribution deadline, not tax return filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the InPS appeal against a lower court ruling that declared pension contributions prescribed. The InPS argued the prescription period should start from the tax return filing date due to incomplete data, but the court held the deadline begins when contributions are due. The court affirmed that tax returns are merely expressions of knowledge and do not suspend the prescription period unless they involve fraudulent concealment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 2941 c.c.; Art. 3 co. 9 I.n. 335/95; In matters of social security, the prescription of contributions due to separate management runs from the date the payment deadline expires, not from the date the tax return is filed, as the latter does not constitute a prerequisite for the contributory credit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33655-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro CERRONI MARCO; - intimato - avverso la sentenza n. 1846/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE; RILEVATO CHE La Corte di appello di Roma con la sentenza n.1846/2019 aveva condiviso la decisione del tribunale con cui era stato dichiarato prescritto il credito previdenziale avendo rilevato che il termine prescrizionale decorreva dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi ( 16 giugno 2011) e che non erano intervenuti atti interruttivi nel quinquennio successivo. La Corte aveva anche valutato irrilevante la incompletezza della dichiarazione reddituale ( mancata compilazione quadro RR) ai fini della sospensione del termine.
Avverso detta decisione proponeva ricorso l'Inps affidato a un motivo. Cerroni Marco rimaneva intimato Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 e 2941 cc e art. 3 co.9 I.n.335/95 nonché art. 1 dlgs n.462(1997 e art. 10 co 1 e 2 dlgs n.241/1997 , per non aver, la Corte d'appello, individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nella data della presentazione della dichiarazione reddituale e non aver altresì considerato che la dichiarazione dei redditi, presentata il 13 settembre 2011 non conteneva la compilazione del quadro RR, così' impedendo il controllo dell'Inps.
Il motivo è infondato. Ric. 2019 n. 33655 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- Deve ritenersi corretta la statuizione della Corte territoriale circa il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale nella materia in esame. Questa Corte hai chiarito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass.n. 27950/2018;
Cass.n. 19403/2019). Nel caso di specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2010, il termine per il versamento era fissato al 16 giugno 2011, e, pur tenendosi conto dello "slittamento" di tale data al 6 luglio 2011, in ragione del disposto del DPCM10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997 ( cfr Cass.n. 10263/2021), il credito in questione risulta comunque prescritto poiché da tale ultima data il primo atto interruttivo è intervenuto il 12 luglio 2016 ( richiesta pervenuta al contribuente), e quindi oltre il termine quinquennale.
Quanto alla mancata compilazione del "quadro RR", deve osservarsi come la Corte territoriale abbia sul punto compiuto una valutazione di merito statuendo la sua irrilevanza ai fini della sospensione; ha infatti ritenuto che tale omissione non costituisse occultamento doloso degli elementi utili ad individuare il debito contributivo, essendo questo altrimenti desumibile dall'Inps attraverso i "normali controlli che l'Istituto può sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle entrate". E' valutazione di merito estranea alla ri-valutazione in sede di legittimità..
Per tutto quanto sopra considerato il ricorso va rigettato. Nulla per le spese poiché l'Inps è rimasto intimato. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità Ric. 2019 n. 33655 sez. ML - ud. 20-05-2021 -3- 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014;
Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 20 maggio 2021. Il Presid DEPOSITATO IN CA