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Ordinanza — n. 28059/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal by ruling Sunday deadline extended to Monday under CPC Art. 155.3.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28059/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's dismissal of a taxpayer's claim for late filing. The lower court had rejected the appeal as untimely, noting a one-day delay in notification. The court corrected this error by recognizing that the deadline fell on a Sunday, which legally extended the filing date to the following Monday under Article 155, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 155, comma 3 c.p.c.; When a statutory deadline falls on a Sunday, it is legally extended to the following Monday, rendering an appeal notified on that Monday timely despite the apparent delay.

Parole chiave

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statutory deadline extension Sunday deadline rule tax appeal timeliness CPC Article 155 procedural validity procedura di ricupero d'imposta dichiarazione fiscale tardiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 155, comma 3 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5355-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro POGGI ANTONELLA, POGGI CRISTINA; - intimate - avverso la sentenza n. 4857/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. lA Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n 27145/16 ,sez 43 ,accoglieva il ricorso proposto da Antonella Poggi avverso l'avviso di accertamento RM0957742 per estimo catastale. Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio Il giudice di seconde cure, con sentenza 4857/6/2018,dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardività . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta l'erroneità della decisione assumendo che l'appello è stato notificato nei termini nell'ultimo giorno utile. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha rilevato che la sentenza di primo grado • è stata depositata il 28 novembre 2016 e che l'appello è stato notificato il 29 maggio 2017, cioè con un giorno di ritardo. La motivazione è erronea poiché la Commissione regionale ha omesso di considerare che il 28 maggio era una domenica e che quindi la scadenza termine , ai sensi dell'art 155 ,comma 3,cpc, era prorogata al successivo lunedì 29 maggio.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 12.5.21 DE