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Ordinanza Interlocutoria — n. 27996/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on financial loss causation, ordering remand for public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27996/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a lower court's rejection of a claim for damages regarding Lehman Brothers bond losses. The appellant argued that the lower court erred by failing to prioritize evidence of causation and misapplied the principle of liquid reason. The court found these arguments insufficient to overturn the decision and ordered the case to be remanded for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 21, 23 TUF; Art. 1218 c.c.: The court must examine causation evidence in financial intermediary disputes, and a mere lack of proof does not automatically justify dismissing the claim if the principle of liquid reason is not properly applied.

Parole chiave

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financial intermediary liability causation burden of proof principle of liquid reason Lehman Brothers bonds remand for public hearing offesa al credito credito di rimborso banca d'investimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 1, TUF
Art. 23, comma 6, TUF
Art. 1218 c.c.
Art. 26, 28, Reg. Consob 11.522/1998
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Art. 276 c.p.c.
Art. 111 Cost.
articolo 1218 c.c
— Il primo mezzo denuncia illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 21, primo comma, e 23, sesto comma, del Tuf, dell'articolo 1218 c.c.
articoli 276 c.p
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del principio della ragione più liquida e del combinato disposto degli articoli 276 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17778-2018 proposto da: ucv FASOLINO MARIA LORENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato ISIDORO CHERUBINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro UNICREDU SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO CARBONIII-11; - controricorrente - contro PIONEER INVES'IMENT NIANAGEMENT SG-RPA ; - intimato - AN1UNDI SGR SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO CAMOZZI, MASSIMO NESPOLI; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro FASOLINO MARIA LORENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato ISIDORO CHERUBINI, che la rappresenta e difende;

UNICREDIT SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO CARBONETTI; - controricorrend al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 7740/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. — Fasolino Maria Lorena ricorre per tre mezzi, nei confronti di Unicredit S.p.A. e di Pioneer Investment Management SGR p.a., contro la sentenza del 5 dicembre 2017 con cui la Corte d'appello di Ric. 2018 n. 17778 sez.

M1 - ud. 18-05-2021 -2- Roma ha respinto l'appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda volta al risarcimento del danno, quantificato in E, 220.000,00, oltre accessori, subito a causa dell'inadempimento delle convenute, le quali, nell'esecuzione di un contratto di intermediazione e gestione di portafoglio, avevano consigliato l'acquisto e comunque omesso di consigliare la vendita di obbligazioni Lehman Brothers, fallita nel settembre 2008. 2. — Unicredit S.p.A. resiste con controricorso. 3. — .\mundi S.G.R. S.p.A., subentrata all'altra originaria convenuta, resiste con controricorso, seguito da memoria, contenente ricorso incidentale condizionato, al quale a propria volta resistono con controricorso la ricorrente e Unicredit S.p.A.

CONSIDERATO CHE 4. — Il primo mezzo denuncia illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 21, primo comma, e 23, sesto comma, del Tuf, dell'articolo 1218 c.c. nonché degli articoli 26 e 28 del Regolamento Consob numero 11.522 del 1998, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver respinto l'appello in applicazione del principio della ragione più liquida, ragione ravvisata nel difetto di prova del nesso di causalità tra l'inadempimento addebitato agli intermediari finanziari ed il danno allegato dalla Fasolino, quantunque il sistema di norme e principi imperativi tipizzati dal legislatore nell'ambito dei rapporti tra intermediari finanziari e risparmiatori imponesse alla Corte d'appello di prendere in esame gli elementi della fattispecie risarcitoria in via prioritaria, di guisa che il giudice giammai avrebbe potuto invertire Ric. 2018 n. 17778 sez.

M1 - ud. 18-05-2021 -3- l'ordine di esame degli elementi della fattispecie, tanto più che la sussistenza del nesso di causalità andava presunta e, in ogni caso, la sentenza impugnata aveva errato ad affermare che l'originaria attrice avesse venduto i titoli Lehman Brothers. Il secondo mezzo denuncia illegittimità della sentenza ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c., per omesso esame della sussistenza dell'inadempimento colposo delle convenute nella gestione e consulenza riguardo ai titoli in discorso, nonostante la decisività del fatto.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del principio della ragione più liquida e del combinato disposto degli articoli 276 c.p.c. e 111 della Costituzione, osservando che il menzionato principio presupporrebbe che non ci si trovi di fronte a discipline legali tipiche e con formanti l'onere e le valutazioni probatorie. RITENUTO CHE 5. — Il collegio reputa insussistenti i presupposti per la decisione camerale sicché occorre disporre il rinvio alla pubblica udienza. PER QUESTI MOTIVI dispone il rinvio del ricorso alla pubblica udienza dell