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Ordinanza — n. 27989/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed on labor dispute resolution, ending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27989/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ended following a settlement agreement reached by the parties in labor arbitration. Although the appellant sought cassation against a lower court ruling establishing an employment relationship, the parties subsequently agreed to resolve the controversy through a new contractual framework. Consequently, the court held that the original judgment lost its effect, rendering the cassation appeal unnecessary and inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties settle a dispute during a cassation proceeding, the subject matter is deemed ended and the prior judgment loses effect, precluding further adjudication on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere accordo sindacale caducazione sentenza contributo unificato impugnazione cassazione relazioni industriali contratto tipo di lavoro conflitti di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SS.IT1j. n. 8980 del 2018
Cass. n. 24632 del 2019
8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2465-2020 proposto da: ANAS SPA 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCIONE N 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PA .0MB I, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro D[1. SORDO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO N. 95 LOTTO C. SC. A, presso lo studio dell'avvocato DONATO CICINIA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4006/2019 della COWIT1 D'APPELLO di N:\POl i, depositata il 05/07/2019-, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO NIENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Aldo Del Sordo ed ANAS Spa a decorrere dal 13 dicembre 2001, condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3. motivi; ha resistito con controricorso Aldo Del Sordo;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

4. risulta depositato, con istanza congiunta dei procuratori delle parti, "verbale di conciliazione in sede sindacale" sottoscritto in data 15 dicembre 2020; CONSIDERATO CHE 1. la definizione della lite in sede sindacale, di cui i difensori delle parti concordemente hanno dato atto, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo as:setto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (Cass.

SS.IT1j. n. 8980 del 2018); Ric. 2020 n. 02465 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- 2. sulla regolamentazione delle spese, i difensori istanti hanno inteso esplicitamente richiamare quanto contenuto nell'accordo, nel senso che le parti hanno convenuto sulla integrale compensazione circa "le spese legali del giudizio di cassazione", per cui non occorre provvedere;

3. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.ULT. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'il maggio 2021 Il Pres dente Dott. Luc sposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, A c‘..i,Lx, IL