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Ordinanza — n. 27988/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against unpaid wages order, ruling third-party payments do not offset employer debt in illegal subcontracting cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27988/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Cotral Spa's appeal against a lower court order requiring the company to pay Luca Rossi €12,372.90 for unpaid wages. Rossi argued that payments received from a third party during the illegal subcontracting period should offset the debt, but the court rejected this claim. The court held that such third-party payments do not extinguish the employer's obligation because the legal principle of set-off does not apply when the debt arises from the employer's failure to pay despite the worker's performance.

Regesto Legislator

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Art. 1, legge n. 1369 del 1960; Art. 29, comma 3-bis, d. lgs n. 276 del 2003: In cases of illegal subcontracting where the employer fails to pay wages, payments received by the worker from a third party do not extinguish the employer's debt as the principle of set-off is inapplicable.

Parole chiave

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illegal subcontracting unpaid wages third party payment set off compensation employer liability illegal labor dispatch indeterminate term contract mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 1, legge n. 1369 del 1960
con il motivo di ricorso si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, legge n. 1369 del 1960 e degli ara.
Art. 29, comma 3-bis, d. lgs n. 276 del 2003
27, comma 2 (previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall'art. 29, comma 3-bis, in tema di appalto illecito), si stabilisce che: "tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo 6 di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il Ric.
Art. 27, comma 2, d. lgs n. 276 del 2003
276 del 2003, laddove all'art. 27, comma 2 (previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall'art.
Art. 1180, c.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 1180 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2990 del 2018
Cass. n. 17784 del 2019
Cass. n. 21158 del 2019
Cass. n. 21160 del 2019
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2023-2020 proposto da: COTRAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato GI.\:\ 'PIERO PROL1, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROSSI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EM() 147, presso lo studio dell'avvocato ALDO SIPALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO SCITIAVI; - controricorrente avverso la sentenza n. 2815/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMF,NIDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato coTRAI. Spa al pagamento in favore di Rossi Luca della somma di euro 12.372,90, oltre accessori; si trattava di retribuzione non corrisposta per il periodo in cui il lavoratore, ottenuta una sentenza di accertamento di una interposizione fittizia di manodopera per appalto illecito, aveva messo in mora l'azienda senza tuttavia percepire la retribuzione 'dovuta; 2: la Corte — in sintesi — dopo aver ritenuto che tali somme avessero natura retributiva sulla scorta dell'insegnamento di SS.

LT U. n. 2990 del 2018, ha escluso che le somme versate nel periodo oggetto di controversia da un terzo subentrato nell'appalto potessero costituire aliunde perceptum detraibile;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso Rossi Luca;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; CONSIDERATO CHE 1. con il motivo di ricorso si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, legge n. 1369 del 1960 e degli ara. 29, comma 3 bis, e 27, comma 2, del d. lgs n. 276 del 2003 e 1180, primo comma, c.c."; si argomenta che la sentenza impugnata avrebbe errato "ove non ha Ric. 2020 n. 02023 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- tenuto conto della 'incidenza liberatoria dei pagamenti' ricevuti dal Sig.

Rossi — nel periodo oggetto di ingiunzione a titolo di retribuzione per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato prestato a favore di soggetto diverso da Cotral Spa"; 2, la censura è infondata; come insegnano le Sezioni unite di questa Corte (sera. n. 2990 del 2018): "La declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallaginatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3, 36 e 41 Cosi."; nella pronuncia si osserva che "a partire dalla sentenza con cui il giudice dichiara la nullità della interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo"; che, infatti, "dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare le retribuzioni, e ciò anche nel caso di ora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla";

Ric. 2020 n. 02023 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- in ossequio al principio, proprio in materia di appalto illecito, si è considerato che, diversamente opinando, committente ed appaltatore potrebbero tranquillamente proseguire il contratto nullo senza conseguenza alcuna, in dispregio della legge, della sentenza, che risulterebbe inutiliter dafil, della messa a disposizione (a favore del committente) delle energie lavorative da parte del lavoratore e del diritto pur vittoriosamente da lui fatto valere in giudizio (in termini, da ultimo, Cass. n. 22798 del 2020); il principio è stato applicato anche in caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, per cui le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, argomentandosi anche l'inoperatività dell'art. 1180 c.c. (tra molte:

Cass. n. 17784 e 21158 del 2019); sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte dell'inadempiente, non trova applicazione il principio della "compensatio bicri C11177 damno" su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (Cass. n. 21160 del 2019); neanche soccorre la tesi di parte ricorrente il passaggio della sentenza delle Sezioni unite citata in cui, ai fini dell'incidenza liberatoria del pagamento effettuato da un terzo, si richiamano le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 276 del 2003, laddove all'art. 27, comma 2 (previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall'art. 29, comma 3-bis, in tema di appalto illecito), si stabilisce che: "tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo 6 di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il Ric. 2020 n. 02023 sez.

ML - ud. 11-05-2021 -4- soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata"; ma la disposizione si riferisce evidentemente ai "pagamenti" effettuati dal soggetto somministratore o appaltatore rispetto al quale è stata accertata la somministrazione irregolare ovvero l'appalto illecito e non ai pagamenti effettuati dal qualsiasi altro datore di lavoro che abbia retribuito il dipendente in adempimento di una obbligazione propria, restando irrilevanti, stante l'inoperatività del principio della compensati° lucri C11171 damno", le somme eventualmente percepite dal lavoratore per rapporti di lavoro diversi da quello con il soggetto appaltatore che era parte dell'appalto dichiarato illecito; pertanto, la pretesa della ricorrente di detrarre dall'importo dovuto a titolo di retribuzioni le somme percepite per il lavoro prestato dal Rossi alle dipendenze di altro datore di lavoro e non dal soggetto rispetto al quale è stato accertato l'appalto illecito è, come ritenuto dalla Corte territoriale, infondata;

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

1,a Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.500,00, oltre curo 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Rtc. 2020 n. 02023 sez. ML - ud. 11-05-2021 -5- quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'il maggio 2021 Il Presidente Dott. Luci Esposito ---ilro:t 17i«