Cassation court dismisses appeal, ruling that a default judgment becomes void when the underlying right-asserting judgment is remanded for requantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Antonella Buonopane's appeal against a second-instance judgment ordering Poste Italiane to repay overpaid wages. Buonopane argued that a default judgment quantifying the debt remained final and binding despite the appellate court's confirmation of the contract's nullity. The court rejected this, holding that the default judgment was merely a dependent act of the primary judgment, which had been remanded for requantification, thereby nullifying the dependent act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, comma 2, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The remand or cassation of a judgment establishing a right renders void any subsequent dependent judgments or acts, even if those acts have acquired formal res judicata due to lack of timely appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 550-2020 proposto da: BUONOPANE ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI N. 41, presso lo studio dell'avvocato ;ANGELO ROCCO NICITILO', rappresentata e difesa dall'avvocato AGNESE GUALTIERI; - ricorrente - contro 1OST1 SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI l'IORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA BONFRATE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4917/2019 della C61)RTE D'APPELLO di NAPOI A, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO ANIKNDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in seguito a cassazione con rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 31173/2017, ha condannato Poste Italiane Spa al pagamento in favore di Buonopane 1ntonella della somma pari a tre mensilità retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla sentenza di secondo grado; ha quindi condannato la lavoratrice "alla restituzione del maggiore importo ricevuto dalle Poste per la somma risultante dalla differenza tra curo 20.733,47, oltre gli interessi legali, e quanto spettante alfa stessa a titolo risarcitoti° ex art. 32 1. n. 183/2010", compensando le spese;
2. la Corte — per quanto qui interessa — ha rilevato che la maggior somma era stata versata dalla società "in esecuzione della pronuncia della Corte di Appello di Napoli" che aveva confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti e condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento, delle mensilità della retribuzione globale di fatto maturate dal 13.9.2004 alla sentenza; ha poi argomentato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma a quantificazione delle somme maturate, benché non opposto, fosse da considerare caducato dalla pronuncia della cassazione debeatur a mente dell'art. 336, comma 2, c.p.c.;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Buonopane con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società; Ric. 2020 n. 00550 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. con il motivo si denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c., 336 comma 2 e 647 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c."; i eccepisce il diritto della ricorrente a trattenere la somma oggetto del decreto ingiuntivo non opposto, perché "definitivo e quindi intangibile, in quanto cristallizzato in un provvedimento avente forza di cosa giudicata"; si sostiene che "non poteva procedersi ad alcuna rideterminazione del quantum risarcitorio, né tantomeno disporsi raccoglimento dell'avversa domanda restitutoria";
2. la censura è priva di fondamento; invero "in forza del disposto di cui all'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quanti/m, ancorché su ques t'ultima si sia formato il giudicato formale per mancata. tempestiva impugnazione (Fattispecie relativa a decreto ingiuntivo non opposto, concernente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro)" (in termini, Cass. n. 12364 del 2003); è consolidato l'orientamento di legittimità che riconosce l'effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della pronuncia che aveva accertato il diritto, di modo che i suoi effetti si estendono "ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata" (cfr.
Cass. n. 5633 del 1990; Cass. n. 2188 del 1993; Cass. n. 3724 del 1997; Cass. n. 13492 del 2014; Cass. n. 22864 del 2019) e la parte ricorrente non deduce ragioni adeguate che inducano questo Collegio a discostarsene; Ric. 2020 n. 00550 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- . ne può dubitarsi che il decreto ingiuntivo opposto, di cui si vanta l'efficacia preclusiva, dipendesse dalla sentenza che aveva accertato il diritto, poi riformata da questa Corte con l'ordinanza n. 31173 del 2017 che aveva, appunto, demandato al giudice del rinvio una diversa quantificazione sulla base dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e che altrimenti non avrebbe avuto ragion d'essere;
3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.0 li. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 2.500,00, oltre curo 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 11 maggio 2021 Il Presidente Dott. I uc4vi, 2posito DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCE