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Ordinanza — n. 27986/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural time bar; appeal filed after six-month deadline expired under Art. 327 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27986/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed beyond the six-month statutory deadline. Although the appellant argued the company was absent due to a defective notification, the court found no evidence of nullity in the summons or service. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the losing party was ordered to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 292 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the six-month period expires, and the absence of a party does not extend this deadline unless nullity of citation or service is specifically proven.

Parole chiave

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statute of limitations procedural time bar appeal inadmissibility contumacy defense nullity of notification tempestività dell'invio postale opposizione tardiva proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 292 c.p.c.
11-05-2021 -2- all'art. 292"; al contrario la stessa parte ricorrente deduce alla pag.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Benino Migliaccio che si è dichiarato antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36003-2019 proposto da: POSTE MUTANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNALUISA MONACO; - ricorrente - contro DE SIMONE PAOLA, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVAN ATTISTA MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GENOVESI (STUDIO I i 'XI AI il MAR ASCIO) rappresentata e difesa dall'avvocato BENINO MIGLIACCIO; - contradcorrente - avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'il/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO ANIENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ordinato a Poste Italiane Spa di provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con De Simone Paola con decorrenza dal 15 dicembre 2009 e pronunce conseguenziali;

2. la Corte territoriale si è pronunciata nella contumacia della società, dopo aver rilevato che l'atto di appello era stato notificato mediante PEC;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso del 27 novembre 2019 la società soccombente con unico motivo, illustrato da memoria; ha resistito con controricorso la De Simone;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto) di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE L il ricorso è inammissibile per decadenza dell'impugnazione proposta oltre il termine, previsto) dall'art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; irrilevante la circostanza che la sentenza d'appello sia stata pronunciata nella contumacia di Poste Italiane, atteso che non viene specificamente dedotta e provata la ricorrenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 327 c.p.c., ovvero sia che la parte contumace dimostri "di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui Ric. 2019 n. 36003 sez.

ML - ud. 11-05-2021 -2- all'art. 292"; al contrario la stessa parte ricorrente deduce alla pag. 4 del ricorso che la società non si costituiva nel giudizio di appello "per mero disguido"; inconferenti i richiami di precedenti di questa Corte che non si attagliano alla fattispecie; resta assorbita ogni questione relativa alla nullità della procura conferita per il ricorso per cassazione così come quella concernente l'inammissibilità della formulazione del motivo;

2. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. Benino Migliaccio che si è dichiarato antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 4.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 159/0 e accessori di legge, con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 1.3, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'il maggio 2021 Il Pres dente CANCELLIIIKI, Dott. I ,uc -posito Sim Torrini „.4.0 , , DEPOSiTg , • A e ' D1 'e.,