Italian Court allows material error correction to order lawyer's fees distracted from tax authority case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous ruling regarding the distraction of legal fees. The lawyer argued that without an explicit legislative provision, the only remedy for omitting fee distraction is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code. The court accepted this view, noting that this procedure aligns with Article 93 of the Civil Procedure Code and ensures the reasonable duration of proceedings, thereby ordering the correction of the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: In the absence of explicit legislative indication, the remedy for omitting the distraction of a lawyer's fees is the material error correction procedure, not ordinary appeal means, as it better respects the principle of reasonable duration of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 6987-2020 proposto da: PISTILLI MASSIMO, in qualità di difensore di SANTINI MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dello stesso, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell' UNIVERSITÀ' e RICERCA 80185250588; - intimati - avverso l'ordinanza n. 26703/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: l'Avvocato Massimo Pistilli in proprio e quale difensore di Maria Assunta Santini, proponeva ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 26703 del 2019 nella parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del suddetto difensore, come chiesto nel controricorso. Il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca e l'Agenzia delle entrate non si costituivano. Con ordinanza interlocutoria n. 28596 del 2020 la Corte rinviava a nuovo ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Santini Maria Assunta, la quale veniva regolarmente citata a cura dell'avv.
Massimo Pistilli. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: l'Avvocato Massimo Pistilli, difensore del controricorrente nella lite oggetto della ordinanza n. 26703 del 2019, aveva chiesto, nel controricorso, il rigetto del ricorso con la condanna dell'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del predetto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
Ric. 2020 n. 06987 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 1127 del 2021;
Cass., sez. un., n. 16037 del 2010; Cass., n. 293 del 2011; Cass., n. 8578 del 2014); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26703 del 2019, depositata il 21 ottobre 2019, sia corretto aggiungendo l'inciso ", da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c." dopo le parole "oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009;
Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 20703 del 2020, depositata il 21 ottobre 2019, sia corretto aggiungendo l'inciso ", da distrarsi in favore del/'Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c." dopo le parole "oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%"; Ric. 2020 n. 06987 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. Il Pre 'dente Lucio Lticiow DEPOSITATO IN CANCELLE