Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, ruling liquidation companies need not have liquidity to satisfy creditors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in assessing the company's insolvency. The appellant claimed the trial court failed to evaluate specific documents regarding a debt confession, but the court held that re-evaluating evidence is prohibited in bankruptcy proceedings. Consequently, the decision stands because the legal standard for liquidation companies differs from active ones, requiring only sufficient assets to cover creditor claims rather than current liquidity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 I. fall.; Art. 360bis c.p.c.: In bankruptcy proceedings against companies in liquidation, the court must assess only whether assets suffice to satisfy creditors, not whether the company possesses liquidity, and appeals challenging the evaluation of evidence are inadmissible.
Parole chiave
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zik_ vt-R51— ORDINANZA (su.te.f. sul ricorso proposto da: QUARTARARO SALVATORE, nella qualità di socio unico della società Ecosteel s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Milano„ presso lo studio dell'avvocato Claudio Pirola, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro Fallimento Ecosteel s.r.l. in liquidazione e PM; - intimati - avverso la sentenza n. 2051/2020 della CORTE D'APPELLO di Milano, depositata il 6.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16.9.2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Roberto Amatore. RILEVATO - che viene proposto da QUARTARARO SALVATORE ricorso avverso la sentenza n. 2051/2020, depositata il 6.8.2020, con cui è stato rigettato il reclamo ex art. 18 I. fall. proposto da QUARTARARO SALVATORE, nella qualità di socio unico della società Ecosteel s.r.l. in liquidazione, contro la sentenza n. 130/2020 emessa dal Tribunale di Milano che ne aveva dichiarato il fallimento;La Corte d'Appello ha ritenuto, in primo luogo, che l'accertamento dello stato di insolvenza in una società in liquidazione dovesse essere diretto a verificare che gli elementi attivi siano o meno in grado di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, accertando nel caso in esame la ricorrenza dello stato di insolvenza, stante l'entità elevatissima della debitoria a fronte dell'inconsistenza dell'attivo patrimoniale; - che le parti intimate non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria ex art. 380bis c.p.c.;
CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sul rilievo che la dichiarazione di Guzzetti Nicolò rappresentava una confessione stragiudiziale attestante il credito verso Stoica;
2. che con il secondo motivo è stata dedotto vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la corte di merito non avrebbe esaminato il documento depositato telematicamente nel procedimento di reclamo con nota del 26.6.2020, sempre in relazione alla predetta dichiarazione del Guzzetti;
3. che con il terzo mezzo si deduce vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 5 I. fall. e art. 1218 c.c., in ordine alla valutazione dello stato di insolvenza nelle società in liquidazione;
4. che i primi due motivi, da esaminarsi unitariamente (riguardando la medesima doglianza), sono inammissibili perché rivolti a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione della documentazione già scrutinata dai giudici del merito per una riedizione del giudizio sullo stato di insolvenza, scrutinio quest'ultimo che è inibito alla corte di cassazione e che è peraltro impedito dalla mancata allegazione del profilo di decisività della documentazione della cui erronea od omessa valutazione si duole oggi il ricorrente (Cass. ss.uu. 8053/2014), dovendosi peraltro ritenere che, al contrario, la predetta documentazione - invocata non già per lo scrutinio dell'insussistenza dei requisiti di soggettiva fallibilità ex art. 1, 2 comma, I. fall., quanto piuttosto del requisito oggettivo dell'insolvenza - se raffrontata ai debiti complessivamente maturati, neanche può ritenersi decisiva ai fini della valutazione complessiva del presupposto di cui all'art. 5 I. fall.;5. che il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360bis c.p.c. perché la motivazione impugnata è conforme ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità e qui di nuovo riaffermati secondo cui, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 1, Sentenza n. 13644 del 30/05/2013).
6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. 5k.„„Gosì deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione