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Ordinanza — n. 27855/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for seeking new factual review of causation by Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27855/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it sought a new factual review of the causal link between the administrator's conduct and the damage. The appellant argued the lower court erred by focusing on the municipality's role rather than the administrator's liability under the Civil Code. The court rejected this, stating that assessing causation and damages is exclusively the domain of the trial judges, not the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; The Court of Cassation cannot conduct a new review of factual evidence or assess the causal link between conduct and damage, reserving such evaluations strictly to the judges of the trial courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal causal link assessment factual review prohibition Civil Code liability Court of Cassation limits risarcimento dei danni da incidente stradale contributo sostitutivo per posteggi rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 2392 cod. civ.
Art. 1227 cod. civ.
CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 cod.
Art. 380 bis c.p.c.
civ.; - che la società intimata non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002
art. 96 cod. proc. civ
civ., nella gestione del parcheggio denominato ex stazione a Sanremo e che aveva altresì rigettato la domanda riconvenzionale e quella ex art. 96 cod. proc. civ.; - che la società intimata non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art.
art. 380 bis c.p
civ.; - che la società intimata non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
art. 1227 cod. civ
CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 cod.
art. 2392 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019
Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017
3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016
24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).
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Sentenza — n. 18791/2022 — snpen
Cassation court annuls conviction for failure to deposit bail due to five-year prescription period expiration. The court rejected the appeal's arguments regarding economic impossibility and contradictory sentencing. The legal rule establishes that prescription extinguishes the crime even in appeal proceedings. The court cannot issue a more favorable acquittal without clear evidence of innocence. The decision highlights the strict limits on applying Article 129 of the Criminal Procedure Code. The outcome favors the defendant based on the passage of time. The case concerns a specific administrative penalty for non-compliance with bail orders. The court found no merit in the co-defendant's acquittal as a defense. The ruling emphasizes the finality of prescription periods in criminal law. The judgment clarifies the procedural boundaries of appellate review in such cases.
Ordinanza — n. 9616/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal claiming humanitarian law overrides general contract breach provisions in project work disputes.
Ordinanza — n. 32659/2024 — snciv
Cassation court dismisses public employee's appeal for unauthorized fees earned in arbitration roles.
Ordinanza — n. 28505/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding autonomous damages claim for illegal administrative seizure. The court rejects the argument that the damages claim is merely accessory to the main debt opposition. The ruling establishes that distinct legal grounds for liability prevent cost compensation balancing. The decision upholds the lower court's rejection of the damages request. The appeal is dismissed due to lack of procedural justification. The court clarifies the independence of the damages claim from the main debt dispute. The ruling emphasizes the need for separate legal analysis of liability grounds. The decision confirms the lower court's handling of the case. The appeal fails to meet the required legal standards. The court maintains the original judgment on the damages claim.
Ordinanza — n. 8766/2026 — snciv
Cassation court dismisses claim for legal expense reimbursement against municipality due to lack of administrative imputation.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLIO RUSSO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via A. Brofferio n. 6, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Fera, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Valerio Vincenzi; - ricorrente - contro AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza n. 451/2020 della CORTE D'APPELLO di Genova, depositata il 26.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Roberto Amatore. RI LEVATO - che viene proposto da TULLIO RUSSO ricorso avverso la sentenza n. 451/2020, depositata il 26.5.2020, con cui è stato respinto l'appello proposto dall'odierno ricorrente contro la sentenza emessa in data 23 febbraio 2016 dal Tribunale di Genova che aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata da AREA 24 S.P.A. in LIQUIDAZIONE e liquidata in euro 359.978,00, domanda fondata sulla dedotta responsabilità dell'amministratore, ai sensi dell'ad. 2392 e ss. cod. civ., nella gestione del parcheggio denominato ex stazione a Sanremo e che aveva altresì rigettato la domanda riconvenzionale e quella ex art. 96 cod. proc. civ.; - che la società intimata non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ., sul rilievo che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la questione dell'insussistenza del nesso causale tra condotta e danno non era stata adeguatamente valorizzata dalla prima difesa che aveva scelto di sottolineare il ruolo del Comune di Sanremo nel fallimento del progetto del parcheggio, non esimendo tale considerazione il giudice del merito dal valutare la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art. 2392 cod. civ.; osserva ancora il ricorrente che il danno accertato e a lui imputato - pari ad euro 359.978 - corrispondeva all'importo riconosciuto nella transazione dell'autunno 2012 da Area 24 a NPP, liquidata a titolo di indennizzo per il mancato affidamento del servizio di gestione, rispondendo tale somma a scelte discrezionali del nuovo organo amministrativo di Area 24, scelte assunte dopo la cessazione dalla sua carica di amministratore;

3. che il motivo così prospettato è inammissibile perché volto, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione di legge, a sollecitare questa Corte ad una rilettura degli atti istruttori indirizzata a un nuovo scrutinio circa la sussistenza nel caso concreto del nesso causale tra condotta dell'amministratore e danno accertato, accertamento quest'ultimo che è rimesso alle valutazioni dei giudici del merito ed invece inibito alla Corte di legittimità, comportando lo stesso l'apprezzamento delle risultanze istruttorie (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

4. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma nella camera di co