Italian court dismisses appeal as inadmissible for seeking new factual review of causation by Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it sought a new factual review of the causal link between the administrator's conduct and the damage. The appellant argued the lower court erred by focusing on the municipality's role rather than the administrator's liability under the Civil Code. The court rejected this, stating that assessing causation and damages is exclusively the domain of the trial judges, not the Court of Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; The Court of Cassation cannot conduct a new review of factual evidence or assess the causal link between conduct and damage, reserving such evaluations strictly to the judges of the trial courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLIO RUSSO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via A. Brofferio n. 6, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Fera, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Valerio Vincenzi; - ricorrente - contro AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza n. 451/2020 della CORTE D'APPELLO di Genova, depositata il 26.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Roberto Amatore. RI LEVATO - che viene proposto da TULLIO RUSSO ricorso avverso la sentenza n. 451/2020, depositata il 26.5.2020, con cui è stato respinto l'appello proposto dall'odierno ricorrente contro la sentenza emessa in data 23 febbraio 2016 dal Tribunale di Genova che aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata da AREA 24 S.P.A. in LIQUIDAZIONE e liquidata in euro 359.978,00, domanda fondata sulla dedotta responsabilità dell'amministratore, ai sensi dell'ad. 2392 e ss. cod. civ., nella gestione del parcheggio denominato ex stazione a Sanremo e che aveva altresì rigettato la domanda riconvenzionale e quella ex art. 96 cod. proc. civ.; - che la società intimata non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ., sul rilievo che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la questione dell'insussistenza del nesso causale tra condotta e danno non era stata adeguatamente valorizzata dalla prima difesa che aveva scelto di sottolineare il ruolo del Comune di Sanremo nel fallimento del progetto del parcheggio, non esimendo tale considerazione il giudice del merito dal valutare la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art. 2392 cod. civ.; osserva ancora il ricorrente che il danno accertato e a lui imputato - pari ad euro 359.978 - corrispondeva all'importo riconosciuto nella transazione dell'autunno 2012 da Area 24 a NPP, liquidata a titolo di indennizzo per il mancato affidamento del servizio di gestione, rispondendo tale somma a scelte discrezionali del nuovo organo amministrativo di Area 24, scelte assunte dopo la cessazione dalla sua carica di amministratore;
3. che il motivo così prospettato è inammissibile perché volto, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione di legge, a sollecitare questa Corte ad una rilettura degli atti istruttori indirizzata a un nuovo scrutinio circa la sussistenza nel caso concreto del nesso causale tra condotta dell'amministratore e danno accertato, accertamento quest'ultimo che è rimesso alle valutazioni dei giudici del merito ed invece inibito alla Corte di legittimità, comportando lo stesso l'apprezzamento delle risultanze istruttorie (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).
4. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma nella camera di co