Italian Supreme Court dismisses appeal against debt relief procedure rejection as non-final decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible regarding a debt relief procedure rejection. The debtors sought to overturn a court order that dismissed their request for financial restructuring, which had previously led to the revocation of a liquidation procedure. The court ruled that such decisions lack finality and do not determine subjective rights, rendering them ineligible for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 7, Cost.; Art. 380 bis c.p.c.: Extraordinary appeals against non-final decisions rejecting debt relief requests are inadmissible as they lack decisive effect on subjective rights and are not subject to finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOMOZZI ANTONIO, CIAFFONI MARIA •TERESA, GIACOMOZZI LEONARDO, GIACOMOZZI DAVIDE, elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso lo studio dell'avvocato Paolo Vecchioli, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro REV GESTIONE CREDITI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di PURPLE SPV s.r.I., elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio dell'avvocato Gaetano Biocca che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il provvedimento n. 7767/2020 della Tribunale di Teramo, depositato il 13.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Roberto Amatore. RILEVATO - che viene proposto da GIACOMOZZI ANTONIO, CIAFFONI MARIA TERESA, GIACOMOZZI LEONARDO, GIACOMOZZI DAVIDE ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento n. 7767/2020, depositato il 13.5.2020, con cui è stato accolto il reclamo proposto da REV GESTIONE CREDITI SPA, quale mandataria di PURPLE SPV s.r.l. e per l'effetto revocato il decreto di apertura della procedura di liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dagli odierni ricorrenti. - che la REV GESTIONE CREDITI SPA ha depositato controricorso con il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO 1.Prima di esaminare i motivi presentati dal ricorrente, occorre scrutinare il profilo dì ammissibilità del ricorso straordinario nella materia in esame. 1.1 II ricorso è in realtà inammissibile. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi - al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento - di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, I.fall., cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016). Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore.
2. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. condanna i ricorrenti al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in C 6.100 di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.2? Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma