Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural error in filing the appeal under ordinary procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the appeal using the correct procedural form required by the ordinary procedure. The lower court had correctly applied the ordinary procedure to the case, which governed the appeal requirements despite the initial jurisdictional issues. Consequently, the late filing of the appeal via citation was deemed untimely, rendering the remedy procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The principle of the ultraactivity of the procedure dictates that once a judge applies a specific procedural form, the proceedings must continue under those same rules, making a late appeal filed under the wrong form inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6433/2020 R.G., proposto da PELLICANO' SAVERIA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio eletto in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62, presso l'avv. Simone Ciccotti. -RICORRENTE- contro REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 591/2019, pubblicata in data 15.7.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Con sentenza n. 591/2019, la Corte di Reggio Calabria ha accolto l'appello proposto dalla Regione e, in integrale riforma della decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza con cui era stata ingiunto alla Pellicanò la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti. Per quanto rileva nel presente giudizio, l'ingiunzione era stata inizialmente impugnata dinanzi al Tar Calabria, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, rimettendo le parti dinanzi al giudice ordinario. Riassunta la causa e definito il giudizio di primo grado con revoca dell'ingiunzione, la Regione aveva proposto appello con citazione, richiedendo l'integrale riforma della decisione.
Il giudice distrettuale ha ritenuto ammissibile l'impugnazione, rilevando che, essendo fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, la causa doveva considerarsi pendente da data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2011 ed era quindi sottoposta al rito ordinario, sicché l'appello era stato correttamente proposto con citazione notificata nel termine di legge. Per la cassazione della sentenza d'appello la Pellicano propone ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria.
La Regione Calabria è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 22 L. 689/1981 e 327 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.4 c.p.c., sostenendo che, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del g.a., la causa doveva ritenersi proposta ex novo dinanzi al g.o. nel pieno vigore dell'art. 6 D.LGS 150/2011, essendo regolata dal rito del lavoro. Quindi, l'appello andava proposto con ricorso da depositare nel termine di legge, mentre, essendo stata introdotto con citazione tardivamente iscritta a ruolo, la pronuncia di primo grado era passata in giudicato.
Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha ritenuto che il processo fosse sottoposto al rito ordinario di cognizione (cfr. sentenza, pag. 2), dando rilievo al fatto che l'opposizione era stata incardinata dinanzi al giudice privo di giurisdizione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, non potendosi applicare la disciplina processuale delle controversie di lavoro prevista dall'art. 6 del citato decreto. Ha perciò concluso che l'appello fosse stato correttamente proposto con citazione notificata nel termine per impugnare. Tale assunto deve essere condiviso, con le precisazioni che seguono.
Come detto, la sentenza ha dato atto della sottoposizione del processo al rito ordinario di cognizione e tale disciplina trovava applicazione anche in appello alla luce del principio di ultrattività del rito e dell'esigenza di tutelare l'affidamento delle parti in base alla scelta delle regole processuali operata dal giudice (Cass.12290/2011; Cass. 22738/2010; Cass. 9694/2010). Non era decisivo che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse stato proposto ai sensi della L. 689/1981, dovendo considerarsi esclusivamente il rito concretamente applicato al processo (cfr., per l'irrilevanza del richiamo, contenuto nell'atto introduttivo, alla L. 689/1981 ai fini della scelta del rito in appello:
Cass. 23052/2017). Questa Corte ha anche recentemente precisato che il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un dato rito, anche se errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme e che l'accertamento di quali forme processuali siano state in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione (Cass. 28519/2019). Avendo la sentenza impugnata dato atto che il processo era sottoposto al rito ordinario e non risultando dall'esame degli atti (né dal ricorso) indicazioni contrarie già per il primo grado, ne consegue che, dovendo l'appello essere proposto con citazione e non con ricorso, ai fini della verifica della tempestività del gravame, occorreva far riferimento alla data della notifica e non a quella del deposito dell'atto in cancelleria (Cass. 15272/2014).Inoltre, se - come sostiene la ricorrente - la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 104/2010, richiedeva non la riassunzione ma l'instaurazione di un autonomo procedimento, ricadente ratione temporis nella disciplina del d.lgs. 150/2011, anche quest'ultimo sarebbe stato sottoposto alla disciplina del giudizio ordinario di cognizione, dato che, come è detto nella sentenza (pag. 4), per il recupero degli aiuti indebitamente percepiti dalla ricorrente la Regione aveva adottato un'ordinanza ex R.D. 639/2010, disciplinata, quanto alle regole processuali, dall'art. 32 del citato decreto, norma che dispone che all'opposizione si applica - appunto - il rito ordinario.
Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo la Regione svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de