Italian Court dismisses appeal as inadmissible regarding lawyer fees and false signature claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting both the claim for third-party intervention and the request to preserve a false signature complaint. The lower court correctly exercised discretion to separate the main claim from the indemnity request, and the appellant's prior waiver of the false signature claim was not definitively established by the record. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 269 c.p.c.; Art. 221 c.p.c.: The judge's decision to refuse a third-party summons in a separate proceeding is discretionary and not subject to cassation review, while a prior waiver of a false signature claim does not preclude its future filing if not definitively renounced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5400/2020 R.G., proposto da DESIDERI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Nobiloni, con domicilio eletto in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29. -RICORRENTE- contro MANCUSO GIANCARLO, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2. -CONTRORICORRENTE- avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data 11.11.2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
L'avv. Giancarlo Mancuso ha chiesto la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto in favore di Fabrizio Desideri nella causa civile n. 69611/2009, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito il mancato conferimento del mandato e l'avvenuto pagamento del compenso, chiedendo la chiamata in casa dell'avv. Alessio Trinchi per essere manlevato. Il tribunale ha respinto la richiesta di chiamata in giudizio per carenza del presupposto della comunanza di causa ed ha altresì negato che il Desideri avesse versato l'intero compenso dovuto al difensore.
Ha perciò liquidato un importo finale, al netto delle somme già percepite dal Mancuso in qualità di distrattario, pari ad € 25.120,78, ritenendo la causa di valore indeterminato. Per la cassazione dell'ordinanza, Fabrizio Desideri propone ricorso in due motivi. Giancarlo Mancuso resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 702 bis, comma quinto, c.p.c., e 14 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in giudizio di Alessio Trinchi, sussistendo il requisito della comunanza di causa, poiché quest'ultimo aveva garantito al ricorrente che si sarebbe fatto carico del compenso spettante al difensore. Il motivo è inammissibile. La chiamata dell'avv. Trinchi era semplicemente diretta a manlevare il Desideri in caso di condanna al pagamento delle somme liquidate al difensore.
Secondo il ricorrente, il Trinchi gli aveva garantito per iscritto che il compenso del Mancuso sarebbe rimasto a suo esclusivo carico. Non configurandosi il presupposto della inscindibilità della causa, la scelta del tribunale di non dar corso alla chiamata del terzo deve ritenersi insindacabile. Come già affermato da questa Corte, allorché la chiamata del terzo sia stata effettuata tempestivamente nella comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza. La norma - che sostituisce la precedente disposizione per la quale il convenuto poteva direttamente evocare in causa il terzo alla prima udienza - va tuttavia armonizzata con la disciplina della fase introduttiva del processo, per la quale, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice è discrezionale (Cass. 18508/2006;
Cass. 17218/2004). Il novellato art. 269 c.p.c. è stato difatti introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass. 10682/2008; Cass. 393/2008), senza tuttavia imporre l'obbligo di trattare unitariamente le domande principali di condanna e quelle di manleva dei convenuti (Cass. 27856/2008; Cass. 5444/2006). In tal caso le azioni sono suscettibili di trattazione separata. Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, e il provvedimento, essendo discrezionale, non è censurabile in sede di legittimità.
3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 221 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il ricorrente aveva tempestivamente proposto la querela di falso per far accertare la falsità della firma apposta sui mandati conferiti all'avv. Mancuso, salvo poi a rinunciarvi con riferimento al grado di causa, sicché il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto di tale volontà, senza ritenere definitivamente rinunciata la querela, impedendone la proposizione anche in autonomo giudizio. Il motivo è inammissibile. La sentenza non contiene alcun riferimento ad una presunta volontà della parte di rinunciare definitivamente alla querela (cfr. sentenza, pag.
2) e comunque non può ottenersi una correzione della motivazione che non abbia alcun effetto sulla decisione in senso favorevole alla parte, la quale non ha neppure interesse a richiederla. Il ricorso è - in definitiva - inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci