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Ordinanza — n. 27845/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of detailed fact exposition required by Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27845/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a clear and exhaustive exposition of the case facts and legal arguments as mandated by Article 366 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant alleged procedural errors regarding service of process and corporate merger publicity, the appeal document merely summarized these points without detailing the specific claims, defenses, or procedural history necessary for the court's review. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to bear the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; An appeal must contain a clear and exhaustive exposition of the parties' claims, factual premises, and legal grounds to enable the court of cassation to fully comprehend the controversy without needing to consult other process documents.

Parole chiave

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Article 366 Code of Civil Procedure inadmissible appeal lack of fact exposition procedural requirements court of cassation review insufficienza di prove documenti mancanti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 2504 bis c.c.
Art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c.
e 2504 bis c.c., e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
artt. 327 c.p
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 3.2.2015, n. 1926
Cass. 4.4.2006, n. 7825
Cass. 4.4.2006, n. 7825; Cass.
Cass. 20.8.2004, n. 16360
7825; Cass. 20.8.2004, n. 16360).
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Testo completo

eguente ORDINANZA Cu +Ci sul ricorso iscritto al n. 5325/2020 R.G., proposto da MISSORI PIETRO, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Germani, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Valeri n. 1. -RICORRENTE- contro TEXTIL HOLDING 44 S.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Balestrazzi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 23. -CONTRORICORRENTE- MISSORI ENRICO, MISSORI MARIA TERESA, MISSORI PAOLA, MISSORI RITA E MISSORI ANNA. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4308/2019, depositata in data 26.6.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTJIN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Pietro Missori propone ricorso basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato l'inesistenza della sentenza n. 322/2010 del Tribunale capitolino, sull'assunto che la citazione introduttiva di primo grado era notificata alla Minvest s.r.I., società ormai estinta per incorporazione. La Textil Holding 44 S.A. ha depositato controricorso. Enrico, Maria Teresa, Paola, Rita ed Anna Missori, eredi di Mario Missori, sono rimaste intimate.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 2504 bis c.c., e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la citazione di primo grado era stata correttamente notificata sulla base dei dati risultanti dai registri immobiliari, ove la convenuta era indicata come intestataria dell'immobile controverso, e la notifica si era perfezionato senza che l'agente notificatore avesse sollevato alcun rilievo.

Inoltre, l'avvenuta fusione per incorporazione dell'originaria intestataria dell'immobile non era stata pubblicizzata nelle forme di legge e comunque la Textil non poteva considerarsi legittimata a proporre l'impugnazione, essendo decorso il termine fissato dall'art. 327 c.p.c., da computare dalla trascrizione della sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione si esaurisce in un sintetica enunciazione del motivo di censura senza alcuna esposizione delle domande, delle vicende che hanno dato luogo alla controversia, delle ragioni difensive dedotte dalle parti e delle decisioni adottate in primo e secondo grado, soffermandosi sulle asserite ragioni di validità della notifica della citazione introduttiva e sulla mancata pubblicità delle vicende societarie che avevano inciso sulla formale intestazione degli immobili controversi.L'esposizione sommaria dei fatti di causa è evincibile solo dalla lettura del controricorso e della sentenza impugnata.

Occorre ricordare che, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, delle eccezioni, difese e eduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata, in modo da porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 3.2.2015, n. 1926;

Cass. 4.4.2006, n. 7825; Cass. 20.8.2004, n. 16360). Il ricorso non soddisfa i suddetti requisiti di contenuto ed è, quindi, inammissibile, con conseguente aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c