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Ordinanza — n. 27843/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on construction contract claims due to procedural inadmissibility and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27843/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the contractor's claims for payment and damages against the property owners. The lower court had dismissed the payment request because the debt acknowledgment was unsigned and the contract required cost-sharing among co-owners before payment could be due, while also noting defects in the work. The appeal failed because the new procedural law removed the requirement to prove the indispensability of evidence submitted late in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 360 bis n. 1 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the new procedural law excludes the necessity of proving the indispensability of evidence submitted in the second instance, and when the lower court's factual findings regarding the lack of debt acknowledgment and contractual conditions for payment are not vitiated by error.

Parole chiave

Generato dall'IA
construction contract dispute procedural inadmissibility evidence indispensability second instance appeal co-ownership cost sharing arretrati di mantenimento onorario dell'architetto mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.
112 c.p.c., 1665, 1667 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
1665, 1667, 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza dichiarato la tardività dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, pur trattandosi di eccezione in senso lato.
Art. 360 bis n. 1 c.p.c.
I due motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c..
Art. 345 c.p.c.
e non anche sulla decadenza, va - in ogni caso - posto in rilievo che entrambe le eccezioni sono riservate alla parte e non sono rilevabili d'ufficio, non essendo proponibili direttamente in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass.
Art. 1988 c.c.
artt. 112 c.p
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1665, 1667 c.c., ai sensi dell'art.
art. 345 c.p
e non anche sulla decadenza, va - in ogni caso - posto in rilievo che entrambe le eccezioni sono riservate alla parte e non sono rilevabili d'ufficio, non essendo proponibili direttamente in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
art. 1988 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26522/2017
83/2012, ossia dall'11.9.2012 (Cass. 26522/2017).Il ricorso è - in definitiva - inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3917/2020 R.G., proposto da ARIANO UBALDO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Milano, con domicilio eletto in Roma, Via Alberico II n. 4, presso l'avv. Giancarlo Mattiello. -RICORRENTE- contro MANZION E ANNA MARIA E MANZION E FILOMENA, rappresentate e difese dall'avv. Costantino Carugno, con domicilio eletto in Roma, Via Inghirami n. 76, presso l'avv. Gina Carugno. -CONTRORICORRENTI- e MANZIONE MARGHERITA. e_AF( ro 5ACTIMATA- avverso la sentenza della Corte d'appello di Ror-n) n. 437/2019, pubblicata in data 19.12.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 437/2019, la Corte distrettuale di Campobasso ha confermato la pronuncia del tribunale di Isernia, con cui era stata respinta la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori, proposta dall'Ariano - in qualità di appaltatore - sulla base delle fatture nn. 1/1997 e 2/1999, ed era stata accolta la riconvenzionale di risarcimento del danno per vizi delle opere, proposta dalle committenti Margherita Manzione e Filomena La Fata.

Il Giudice territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale di risarcimento, poiché proposta solo in appello, mentre, riguardo alla richiesta di pagamento del saldo del corrispettivo dell'appalto, ha escluso che le committenti avessero riconosciuto - con una scrittura datata 5.5.1997- di dover versare un residuo di € 7000,00, evidenziando che l'ulteriore documentazione (relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori) era stata depositata tardivamente in appello e che il saldo del prezzo era inesigibile sia perché, come previsto dal contratto, doveva essere preventivamente ripartito tra tutti i comproprietari, sia perché le opere presentavano vizi e difformità.

La cassazione della sentenza è chiesta da Ubaldo Ariano con ricorso in quattro motivi. Anna Maria Manzione e Filomena Manzione, anche in qualità di eredi di Filomena La Fata, resistono con controricorso. Margherita Manzione non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1665, 1667 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 4 c.p.c., sostenendo che i difetti delle opere non erano stati tempestivamente denunciati e che era maturata inoltre ila prescrizione delle azioni di garanzia. Secondo il t ricorrente, l'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata in appello era tempestiva, essendo rilevabile d'ufficio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1665, 1667, 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza dichiarato la tardività dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, pur trattandosi di eccezione in senso lato. I due motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Premesso che la sentenza impugnata si è pronunciata sulla sola prescrizione delle azioni di garanzia per vizi delle opere (cfr. sentenza, pag.

5) e non anche sulla decadenza, va - in ogni caso - posto in rilievo che entrambe le eccezioni sono riservate alla parte e non sono rilevabili d'ufficio, non essendo proponibili direttamente in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass. 8187/2000; Cass. 218078/2012; Cass. 5931/2016). I contrari precedenti citati in ricorso riguardano la disciplina processuale del processo di cognizione, anteriore alle modifiche introdotte con L. 353/1990, nella quale - a differenza del regime qui applicabile, in cui tale facoltà non è più ammessa - anche le eccezioni in senso stretto erano proponibili direttamente in secondo grado (Cass. 23270/2011; Cass. 9309/2009).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 113 c.p.c., 1665 e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale, nel respingere la domanda di pagamento del saldo dei lavori, non abbia considerato il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto e, in particolare, che la La Fata aveva riconosciuto di dover ancora versare £. 7.000.000, sicché, stante l'avvenuta inversione dell'onere della prova, le committenti avrebbero dovuto dimostrare di aver estinto il debito.

Il motivo è inammissibile. La Corte distrettuale, nel respingere la domanda di pagamento del prezzo dell'appalto, ha considerato che le dichiarazioni con cui le committenti avevano ammesso di dover ancora corrispondere € 7000,00, erano contenute in una scrittura priva della sottoscrizione delle parti e che, per tale ragione, tali ammissioni non potevano assumere alcuna valenza (cfr. sentenza di appello, pag. 6). La sentenza ha - pertanto - escluso in fatto lo stesso perfezionamento di un atto avente valore ricognitivo e, comunque, un eventuale riconoscimento del debito, determinando l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., non poteva di per sé condurre all'accoglimento della domanda di pagamento, una volta acquisita prova di circostanze ritenute idonee a paralizzare la richiesta di adempimento (quali, nello specifico, la presenza di vizi delle opere ed il mancato riparto delle spese tra tutti i comproprietari, previsto dal contratto quale condizione di esigibilità del prezzo: cfr. sentenza, pag. 7).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 116, 345 c.p.c., 1665 e 2697 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti in appello (relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori), senza valutarne l'indispensabilità ai fini di giudizio. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. I documenti non prodotti nel rispetto delle preclusioni di primo grado potevano essere depositati ed utilizzati in appello solo se la parte avesse provato di non averli potuti produrre in precedenza per fatto non imputabile.

In relazione alla data di deposito della sentenza di primo grado (11.6.2013), trova difatti applicazione l'attuale formulazione dell'art.345 c.p.c., che non contempla più il vaglio di indispensabilità delle prove nuove dedotte in appello ai fini di una loro eventuale utilizzazione. La nuova norma si applica - difatti - ai giudizi nei quali la sentenza di primo grado sia stata pubblicata a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl. 83/2012, ossia dall'11.9.2012 (Cass. 26522/2017).Il ricorso è - in definitiva - inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. C