Cassation court dismisses appeal against suspension order due to lack of explicit plausibility assessment of conflicting prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a Tivoli Tribunal order suspending proceedings based on a prior Rome judgment. The Tribunal suspended the case without explicitly evaluating the plausibility of conflict between the two judgments, merely citing the statutory requirement. The Court ruled that such a discretionary suspension requires an explicit argument demonstrating why the prior decision is not plausible, which the lower court failed to provide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, comma 2 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: For the legitimate exercise of the discretionary power to suspend proceedings under Art. 337, comma 2, it is indispensable to explicitly evaluate the plausibility of the conflict between the invoked prior judgment and the current case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38331-2019 proposto da: ANTONINI ALDO, FILIPPI ROBERTO, MASCI MASSIMO, DE ANGELIS LIANA, RUBINO GIUSEPPE ANTONIO, FREZZA EMILIO, GUARRACINO DOMENICO, SANTARELLI PATRIZIA, ALBANESE ALFREDO, SABATINI LUIGI, PINNA MAURO, BIZZARRI LUISA, VICINI LIBERATA, MONACO CARMELO, PEDONE GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACUTO N. 61, presso lo studio dell'avvocato CARMELO MONACO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ZIDA 2009 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BEETHOVEN 52, presso lo studio dell'avvocato FELICE CAVALLO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- contro ORCHIDEA BLU SRLS, LICCIARDELLO GIUSEPPE UGO, SCIUTO CONCETTA MARIA, PETRELLI ESTER, FORTUNA GIROLAMO, BOCHICCHIO PIERCANIO; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata 111/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. STANISLAO DE MATTEIS, il quale letto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, accolga il ricorso e, per l'effetto, disponga la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli. PREMESSO CHE I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli 11 novembre 2019 che ha sospeso il giudizio innanzi a sé proposto.
Il Tribunale, rilevato come gli attori agissero in virtù della sentenza 9105/2018 del Tribunale di Roma che, annullando gli atti di acquisto a carico dei medesimi e in favore della convenuta Zida 2009, aveva determinato il risorgere del diritto di proprietà in capo agli attori e rilevato come avverso tale sentenza pendesse appello, ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c. La società Zida 2009 s.r.I ha depositato memoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. e una ulteriore memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia violazione dell'art.337, comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., in quanto Ric. 2019 n. 38331 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- anzitutto mancherebbe il nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio oggetto di sospensione e il giudizio pendente in grado di appello; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di compiere la valutazione di controvertibilità sulla sentenza impugnata. Il ricorso è fondato. Il giudice ha omesso di argomentare esplicitamente la controvertibilità della sentenza del Tribunale di Roma di cui era invocata l'autorità nel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta.
Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, "ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici " (coasì Cass. n. 14738/2019).
Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Tivoli si è limitato ad osservare che l'articolo 337, comma 2 c.p.c. trova applicazione quando nel giudizio "venga invocata l'autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che in qualche modo pregiudichi l'esito del processo in cui viene invocata". II. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata e deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito. Ric. 2019 n. 38331 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -3- Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione