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Ordinanza — n. 27837/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge of trial court's evidentiary findings on capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27837/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it improperly challenged the trial court's evidentiary findings regarding the seller's capacity. The appellant argued the lower court lacked logical consistency in rejecting claims of mental incapacity, but the court ruled such critiques of the evidence are not admissible before this supreme body. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 428 e 2697 c.c.: A challenge to the trial court's evaluation of evidence regarding a party's capacity to intend and will is inadmissible before the Court of Cassation as it constitutes an improper attack on the factual matrix.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal capacity to intend evaluation of evidence contrary appeal logical consistency contratto successorio di rinuncia procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
428 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 428 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
19-03-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7576-2020 proposto da: GAGLIO MARIA CLOTILDE, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato SALVATORE ALONGI; - ricorrente- contro FARINA FRANCA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONINA FAZIO; controricorrente - contro GALANTE ALESSANDRO, CAPIZZI FRANCESCA, SPATOLA SALVATORE, SPATOLA GIUSEPPINA, SPATOLA DANIELA; - intimati - avverso la sentenza n. 1527/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Gaglio Maria Clotilde ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Palermo n. 1527/2019, che ha rigettato l'appello incidentale da lei fatto valere contro la sentenza del Tribunale di Palermo. Il Tribunale aveva respinto la domanda avanzata da Gaglio (insieme a Giuseppina, Salvatore e Daniela Spatola) diretta a conseguire la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare stipulato dal padre Saverio Spatola. Resiste con controricorso Farina Franca. Gli intimati Galante Alessandro, Capizzi Francesca, Spatola Salvatore, Giuseppina e Daniela non hanno proposto difese.

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su un motivo, che contesta "violazione degli artt. 428 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.": la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente di "effettiva logica" e sarebbe affetta da contraddittorietà "in ordine alla ritenuta insussistenza della capacità di intendere e di volere di Spatola" al momento della conclusione dell'atto di vendita. Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una critica - inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità - del quadro probatorio che ha portato il giudice di merito a ritenere non raggiunta la prova delle condizioni di incapacità naturale di intendere e volere di Saverio Spatola al momento della stipulazione del contratto di compravendita.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2020 n. 07576 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marz