Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27836/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address nullity clause and discretionary costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27836/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mec Service SRL inadmissible for failing to address the lower court's reasoning regarding the nullity of specific warranty clauses. The defendant argued the warranty company lacked standing, while the court noted the judgment relied on the invalidity of exclusion clauses and the interpretation of remaining valid terms. Consequently, the appeal was rejected because the appellant did not engage with the substantive grounds for the first-instance decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 33 d.lgs. 206/2005; Art. 133 d.lgs. 206/2005; Art. 92, comma 2, c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to address the specific reasoning of the contested judgment, particularly regarding the nullity of contractual clauses and the discretionary nature of cost allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of standing nullity of clauses discretionary costs warranty company liability compenso per prestazioni garanzia di adempimento prestazione di garanzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 33 d.lgs. 206/2005
Il primo motivo contesta "erronea applicazione dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, difetto di legittimazione passiva della società Mec Service s.r.l.
Art. 133 d.lgs. 206/2005
ex art. 133 d.lgs. 206/2005 e 6 delle condizioni generali di contratto": il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva della ricorrente, quando invece "unico soggetto ad avere legittimazione passiva nel presente giudizio era il venditore e giammai la società di garanzia".
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.", in quanto il Tribunale avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Di Palma Ciriaco avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 33 d.lgs. 206/2005
Il primo motivo contesta "erronea applicazione dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, difetto di legittimazione passiva della società Mec Service s.r.l.
art. 133 d.lgs. 206/2005
ex art. 133 d.lgs. 206/2005 e 6 delle condizioni generali di contratto": il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva della ricorrente, quando invece "unico soggetto ad avere legittimazione passiva nel presente giudizio era il venditore e giammai la società di garanzia".
art. 92 c.p
Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.", in quanto il Tribunale avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Di Palma Ciriaco avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11329/2019
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la compensazione delle spese è disposta discrezionalmente dal giudice il quale non è tenuto "a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà" (da ultimo, Cass. 11329/2019).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7513-2020 proposto da: MEC SERVICE SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO TERMENTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CASTELLUZZO; - ricorrente - contro DI PALMA CIRIACO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIORGIO DE LAURENTIS; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2717/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Mec Service s.r.I ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Foggia n. 2717/2019. Il Tribunale ha accolto l'appello fatto valere da Di Palma Ciriaco contro la sentenza del Giudice di pace di Lucera (che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente) e, dichiarata la nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 13 delle condizioni generali di garanzia, ha dichiarato l'inadempimento della ricorrente, condannandola a pagare euro 1.026,47 e alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Di Palma Ciriaco resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su due motivi.

1) Il primo motivo contesta "erronea applicazione dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, difetto di legittimazione passiva della società Mec Service s.r.l. ex art. 133 d.lgs. 206/2005 e 6 delle condizioni generali di contratto": il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva della ricorrente, quando invece "unico soggetto ad avere legittimazione passiva nel presente giudizio era il venditore e giammai la società di garanzia". Il motivo è inammissibile. La ricorrente non considera la motivazione del provvedimento impugnato, basata sulla declaratoria di nullità della clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto (clausola che avrebbe escluso la responsabilità del professionista) e sulla interpretazione delle restanti valide clausole (in particolare gli artt. 3 e 11) che hanno portato il giudice di merito a concludere per la funzione di mero intermediario dell'autosalone Autoclass, venditore dell'autovettura (cfr. pp. 4 e 5 del provvedimento impugnato).

2) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.", in quanto il Tribunale avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Di Palma Ciriaco avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti. Ric. 2020 n. 07513 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- # Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la compensazione delle spese è disposta discrezionalmente dal giudice il quale non è tenuto "a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà" (da ultimo, Cass. 11329/2019). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 900, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 m