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Ordinanza — n. 27835/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding separable causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27835/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific grounds required by law. The appellant challenged the appellate court's decision to reject his damages claim while nullifying a separate contract execution claim due to procedural violations. The court ruled that the appeal failed to substantiate its arguments on the separability of causes or the specific application of procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 342 comma 2 n. 1 c.p.c.; Art. 161 comma 2 c.p.c.; Art. 354 comma 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific grounds distinguishing the parts of the contested judgment or justifying the separation of causes.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds separable causes procedural violation appellate review domanda di ricusazione restituzione in pristino condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 342 comma 2 n. 1 c.p.c.
a) il primo contesta "violazione o falsa applicazione dell'art. 342, comma 2, n.
Art. 161 comma 2 c.p.c.
b) il secondo denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 161, secondo comma c.p.c." in quanto il giudice d'appello non avrebbe considerato che la sentenza di primo grado doveva essere qualificata inesistente e quindi improduttiva di effetti nei confronti di tutte le parti, compresa Ricciardi Carmelina;
Art. 354 comma 1 c.p.c.
c) il terzo fa valere "violazione o falsa applicazione dell'art. 354, primo comma c.p.c." in quanto il giudice d'appello avrebbe dovuto rinviare tutta la causa al primo giudice.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4971-2020 proposto da: PAPAPICCO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli Avvocati PIETRO MOREA, LUIGI DE FILIPPIS; - ricorrente - contro RICCIARDI CARMELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 21, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE DEL VECCHIO, VITO VOLPE; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1734/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Papapicco Francesco ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Bari n. 1734/2019, che ha dichiarato inammissibile il gravame da egli proposto, per carenza di motivi, circa i capi della sentenza di primo grado che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni da egli fatta valere nei confronti di Ricciardi Carmelina; la medesima sentenza, in parziale accoglimento del medesimo gravame, ha dichiarato nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da Ragno Giuseppe nei confronti del ricorrente (di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita concluso con il medesimo), rinviando la causa al primo giudice.

Resiste con controricorso Ricciardi Carmelina. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su tre motivi:

a) il primo contesta "violazione o falsa applicazione dell'art. 342, comma 2, n. 1 c.p.c." in quanto l'appello proposto dal ricorrente era rivolto nei confronti dell'intera sentenza di primo grado;

b) il secondo denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 161, secondo comma c.p.c." in quanto il giudice d'appello non avrebbe considerato che la sentenza di primo grado doveva essere qualificata inesistente e quindi improduttiva di effetti nei confronti di tutte le parti, compresa Ricciardi Carmelina;

c) il terzo fa valere "violazione o falsa applicazione dell'art. 354, primo comma c.p.c." in quanto il giudice d'appello avrebbe dovuto rinviare tutta la causa al primo giudice. I tre motivi, tra loro strettamente connessi, sono inammissibili. Si contesta la sentenza impugnata laddove, qualificata come causa scindibile quella tra il ricorrente e la controricorrente, ha dichiarato Ric. 2020 n. 04971 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- inammissibile l'appello del ricorrente perché privo di motivi specifici, senza però offrire argomenti, al di là di mere asserzioni, circa l'inscindibilità delle cause e la specificità dei motivi di gravame rivolti contro i capi della sentenza di primo grado che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni dal ricorrente fatta valere nei confronti di Ricciardi Carmelina.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/sec