Italian court dismisses appeal for late appeal filing due to e-mail service failure not excusing delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Domenico Tremila S.r.l.'s appeal against UBI Leasing S.p.A., ruling the appeal filing was untimely. Although the appellant claimed a postal service failure prevented immediate notification, the court found they waited seven days after the service resumed instead of acting immediately. The court held that such a delay does not justify the missed deadline under the relevant procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 152, 153, 325, 327 c.p.c.; The party must act with immediate diligence to complete notification after a service failure, and a delay of seven days exceeds the permissible half-term limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Io sul ricorso 26482-2019 proposto da: DOMENICO TREMILA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 6551, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIOVANNA RUO, rappresentata e difesa dagli avvocati TOMMASO CASTIELLO, CARLO MARIA PALMIERO; - ricorrente - contro UBI LEASING SPA, in persona del procuratore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CESARO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DI GIROLAMO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2256/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Domenico Tremila s.r.l. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Napoli n. 2256/2019, che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, perché tardivo, fatto valere dalla società ricorrente contro la sentenza di primo grado. Il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione fatta valere dalla controricorrente nei confronti del decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 134.867,84. Resiste con controricorso UBI Leasing spa. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è fondato su un motivo che contesta "violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 152, 153, 325 e 327 c.p.c.; omissione, insufficienza e illogicità manifesta della sentenza da cui deriva la nullità della sentenza": la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato con "rocambolesche e quanto mai illogiche capriole ermeneutiche" l'applicazione al caso di specie della pronuncia delle sezioni unite n.14594/2016.
Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto tardiva la notificazione effettuata dalla ricorrente, non potendo trovare applicazione al caso di specie il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 14594/2016. Secondo le stesse deduzioni della ricorrente, l'ultimo giorno utile essa ha tentato di notificare l'atto di appello alla controparte mediante posta elettronica certificata e in quel giorno, dalle ore 18 sino alle ore 8 del giorno successivo, si era verificato un disservizio del funzionamento del sistema di posta elettronica, disservizio che aveva impedito a tutti gli utenti di effettuare la notificazione degli atti; la notificazione è poi Ric. 2019 n. 26482 sez.
M2 - ud. 19-03-2021 -2- stata effettuata in data 18 ottobre 2018 a mezzo posta elettronica certificata. La ricorrente, sostenendo che il ritardo nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non era a lei imputabile, ha chiesto al giudice d'appello di ritenere valida ed efficace la notificazione eseguita in data 18 ottobre 2018, richiamando la pronuncia di questa Corte a sezioni unite n. 14594/2016, sottolineando di avere effettuato la notificazione entro la metà del termine fissato dall'articolo 325 c.p.c., conformemente pertanto al principio enunciato dalle sezioni unite.
La Corte d'appello ha osservato che a fronte dell'immediato riscontro dell'impossibilità di utilizzare il servizio di notificazione a mezzo posta elettronica, avrebbe dovuto attivarsi per notificare l'atto nel primo momento utile in cui era ripreso il funzionamento del sistema, momento che doveva essere dalla medesima verificato, così che non era possibile giustificare la sua inerzia per un arco temporale decorrente dalle ore 8 dell'il_ ottobre 2018 fino al 18 ottobre 2018. La soluzione adottata dal giudice d'appello è corretta, non potendosi applicare al caso in esame il principio enunciato da questa Corte, secondo cui la parte che ha richiesto la notificazione, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni ad essa non imputabili, appreso dell'esito negativo, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, non superando il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.
La tolleranza del suddetto lasso di tempo presuppone infatti che occorra attendere l'esito della notificazione e che sia necessario acquisire informazioni, mentre nel caso in esame non occorreva attendere alcun esito né doveva essere acquisita alcuna informazione affinché il procedimento notificatorio andasse a buon fine, cosicché non sussistono giustificazioni al fatto che l'appellante non abbia proceduto alla notificazione dell'atto di appello in un tempo ragionevolmente vicino alla ripresa del servizio, tempo Ric. 2019 n. 26482 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -3- ragionevole che non può essere identificato nei sette giorni trascorsi tra la ripresa del servizio e il compimento della notificazione.
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta e il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.'R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale dell