Italian Supreme Court dismisses appeal regarding inheritance dispute and procedural preclusion violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Pasquale Chiariello against the Court of Appeal of Venice's judgment. The lower court had declared the legal relationship resolved due to the appellant's non-performance and rejected preliminary objections regarding the lack of identification of all universal successors of the deceased. The Court ruled the appeal's three grounds were manifestly unfounded, noting the appellant failed to prove the existence of other heirs despite the lower court's findings supported by succession declarations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 13 DPR 115/2002: The Court rejects appeals where the appellant fails to prove the existence of additional heirs when the opposing party has provided timely evidence of the deceased's death and the identity of the sole legitimate heirs, establishing that the burden of proof for contradicting the established succession lies with the party claiming non-integrity of the adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26260-2019 proposto da: CHIARIELLO PASQUALE, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato STEFANO FACCINI; - ricorrente- contro ORSARIA RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA N. 20, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro ORSARIA UGO, FONTANELLA MARIA LUISA, GALVAGNO MARCO, GALVAGNO MARINA; - intimati - avverso la sentenza n. 1883/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Chiariello Pasquale ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia n. 1883/2018. La Corte d'appello, decidendo quale giudice di rinvio, ha anzitutto rigettato le eccezioni preliminari del ricorrente di nullità dell'atto di riassunzione per mancata individuazione di tutti i successori universali di Fontanella Giovannina e comunque mancanza della qualità di unici eredi della medesima in capo a Galvanio Marco e Marina; ha poi dichiarato la risoluzione per inadempimento del ricorrente del rapporto giuridico costituito, con sentenza della medesima Corte d'appello, tra le parti ex art. 2932 c.c. Orsaria Raffaella resiste con controricorso.
Gli intimati Orsaria Ugo, Fontanella Maria Luisa, Galvagno Marco e Galvagno Marina non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:
1. il primo motivo contesta "omesso esame della mancanza di individuazione di tutti i successori universali di Fontanella Giovannina nell'atto che ha istituito la fase processuale di rinvio decisa nel merito dalla gravata sentenza";
2. il secondo motivo lamenta "violazione delle norme inderogabili che regolano il regime delle preclusioni assertive e probatorie";
3. il terzo motivo denuncia "violazione del primo comma e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 2697 c.c.". I motivi sono manifestamente infondati. La Corte d'appello ha seguito l'orientamento di questa Corte secondo cui "qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri Ric. 2019 n. 26260 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- coeredi, fornire la relativa prova" (Cass. n. 19400/2019).
Il giudice d'appello, infatti, ha rilevato che nell'atto di riassunzione era precisato che Galvanio Marco e Galvanio Marina venivano citati quali (unici) eredi di Fontanella Giovannina e che avevano comunque dato prova del decesso della medesima e del fatto che suoi eredi legittimi erano i figli Galvanio Marco e Marina, documentazione prodotta in udienza e considerata non tardiva in quanto si era resa necessaria in conseguenza delle eccezioni formulate dal ricorrente, ricorrente che non ha in ogni caso dimostrato l'esistenza di altri eredi di Fontanella Giovannina, circostanza comunque smentita dalla dichiarazione di successione (v. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata).
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta e il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/second