INPS appeal dismissed; asbestos workers' pension benefits and interest accrual periods upheld against INPS.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed INPS's appeal against a lower court ruling that granted asbestos-exposed workers pension benefits and interest. INPS argued the claim was time-barred and that interest should have started from the day of the administrative request, but the court found the statute of limitations for individual installments was shorter and interest must run from the 121st day after the request. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 l. 111/2011; Art. 7 l. 533/1973; Art. 16, comma 6 l. 412/1991: The statute of limitations for asbestos-related pension installments runs separately from the general ten-year period, and legal interest on delayed pension increases accrues from the 121st day following the administrative request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3420-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; - ricorrente - contro RUBECA ROBERTO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROME, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA LOMBARDI BAIARDINI, GIUSEPPE IERISI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1026/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. ORDINANZA Con sentenza del 18.7.19, la corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del tribunale di Paola, ha riconosciuto in favore del lavoratore indicato in epigrafe i benefici contributivi legati all'esposizione lavorativa all'amianto. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per avere trascurato la maturazione della prescrizione dei ratei. Il motivo è manifestamente fondato: infatti,sebbene la generale rivalutazione, quale beneficio autonomo, sia sottoposta al termine prescrizionale decennale (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015, Rv. 634542 - 01), la prescizione dei ratei è autonoma e decorre dalla maturazione del singolo rateo (è quinquennale a decorrere dall'art. 38 1. 111/2011, mentre in precedenza era decennale ex art. 2946 c.c.).
Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che la domanda amministrativa volta ad ottenre la rivalutazione contributiva è del 26.6.09, sicché —in assenza di altri ulteriori atti interruttivi- risulta Ric. 2020 n. 03420 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- prescritto il diritto alle differenze dovute sui ratei maturati prima del giugno 1999. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere riconoscito gli interessi dalla quiescenza e non dal 121° giorno dalla domanda. Il motivo è manifestamente fondato, avendo questa Corte già precisato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8653 del 03/05/2016, Rv. 639585 - 01) che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'ente ai sensi dell'art. 7 della 1. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della 1. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. p.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il Pr