Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27828/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS denial of asbestos exposure revaluation due to lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27828/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the worker's appeal against the Rome Court of Appeal's refusal to grant asbestos exposure revaluation. The court found the procedural claim inadmissible for lack of specificity and the substantive claim infounded because the lower court properly evaluated existing evidence. Consequently, the decision upheld the original ruling that denied the benefit due to insufficient proof of exposure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2967 c.c.; DPR n. 115/02: The court must evaluate all acquired evidence and explain reasons for rejecting expert opinions; failure to order a new technical expert report does not constitute a violation if the existing evidence is deemed insufficient to prove the specific exposure claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
asbestos exposure revaluation social security benefits denial technical expert report admissibility procedural specificity requirement burden of proof in social law esposizione all'amianto incapacità di lavoro medicina del lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2967 c.c.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2967 c.c. e 13 co.
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 bis
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 2967 c.c
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2967 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007
Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007, Rv.
L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009
595369 — 01; L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 8702 del 10/04/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente u ORDINANZA sul ricorso 2877-2020 proposto da: BATTISTINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO E I l'ORE DE RUGGIERO 16, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MARRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANA FABBRIZI; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 2901/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. ORDINANZA Con sentenza del 10.7.19, la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 23.12.14 del tribunale della stessa sede, che ha negato la spettanza della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto in ragionea dell'assenza di prova dell'esposizione. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi; l'INPS è rimasto intimato. Con il primo motivo si deduce nullità del procedimento per mancata comunicazione dell'ordinanza di ammissione dei testi. Il motivo è inammissibile per carenza di specifictà e difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente da un lato non trascrive il contenuto dell'ordinanza che richiama né indica -con la specificità necessaria ad apprezzare il vizio e la sua mancata sanatoria nel prosieguo del procedimento (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007, Rv. 595369 — 01; L, Sentenza n. 12006 del 25/05/2009, Rv. 608410-01)- l'evoluzione del procedimento successivamente all'ordinanza invocata. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2967 c.c. e 13 co. 8 1. 257/92 e vizio di motivazione, per aver omesso di considerare le adeguatamente le prove acquisite (in particolare una prova testimoniale sulle mansioni, un parere CONTARP, e la ctu di altro giudizio analogo intrapreso da collega di lavoro del ricorrente) e per non aver disposto CTU come richiesto.

Il motivo è manifestamente infondato; quanto al profilo della asserita violazione di legge, deve A rilevarsi che le norme richiamate non sono statee affatto violate dalla pronuncia impugnata. Quanto al profilo del vizio motivazionale, premesso che, in tema di motivazione della sentenza, l'onere del giudice quanto alle ragioni che Ric. 2020 n. 02877 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- lo inducano a disattendere, anziché accogliere, le conclusioni di una consulenza tecnica resa in altro giudizio si configura in modo analogo rispetto all'obbligo per lo stesso di dare risposta alle argomentazioni difensive poste dalle parti a sostegno di una domanda (Sez. 5, Sentenza n. 8702 del 10/04/2013, Rv. 625935 - 01), deve rilevarsi che la corte territoriale ha nella specie valutato le risultanze processuali e spiegato le ragioni sia della mancata ammissione di CTU, sia della mancata acquisizione di altra consulenza relativa a soggetto diverso.

In particolare, la corte territoriale ha evidenziato le carenze del ricorso del lavoratore, inidoneo a far conoscere le lavorazioni cui era addetto, le modalità di svolgimento della prestazione, lo stabilimento, la qualifica, ritenendo insufficiente la produzione del parere CONTARP (che differenziava le concentrazioni in relazione alle diverse lavorazioni) e di una CTU relativa ad altro dipendente a dimostrare la specifica esposizione del ricorrente ed il carattere qualificato della stessa. Nulla per spese, essendo l'INPS rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unifiato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Ric. 2020 n. 02877 sez. ML - ud. 20-05-2021 -3- quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig ?del 20