Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity and lack of EU treaty direct effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding omitted fact examination and EU treaty violations. The court ruled that the contested issue was already settled by a prior judgment rendered in double conformity, making it non-impugnable under current procedural law. Furthermore, the claim of EU treaty violation was dismissed because the provision lacks direct horizontal effect in private contractual disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 348 ter, ult. comma cod. proc. civ.; Art. 107 TFUE. The court cannot examine a decisive fact if the judgment is in double conformity, and EU treaty provisions lack direct effect in private law disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36551-2019 proposto da: IDOMINICI NUNZI:\ VEGA , elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ):\1A, rappresentata e difesa dall'avvocato 1-1RDINANDO GATTUCCIO; - ricorrente - contro LNI( R1 SP:\ , in persona dei Procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA I AN717,NZA n. 3, presso lo - studio dell'avvocato MASSIMO Lurn, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 372/2019 della CORTE D'APPELLO di PA1.1',1010, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VALERIA PICCON E. RILEVATO che con sentenza n. 372 del 2019, la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a Nunzia Vega Dominici di corrispondere ad UNICREDIT S.p.A. la complessiva somma di curo 21.962,23 da lei percepita in esecuzione della sentenza n. 1264 del 2005 emessa dalla medesima Corte successivamente cassata senza rinvio; in particolare, la Corte ha ritenuto che la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalla società opposta precludesse in radice l'accoglibilità della opposizione, essendo intervenuta la cassazione senza rinvio della pronunzia della Corte d'appello e, per conseguenza, il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Palermo c dell'accertamento in essa contenuto circa l'interpretazione dell'accordo del 25 febbraio 1998 tra il Banco di Sicilia e le Organizzazioni Sindacali che aveva previsto, per i dipendenti in possesso di determinati requisiti, un piano di esodo incentivato atteggiato a seconda dell'anzianità di servizio; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Nunzia Vega Don-iinici, affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, assistito da memoria, la UNICREDIT S.p..n.;
Ric. 2019 n. 36551 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che cori il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; con il terzo motivo si chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 382 cod. proc. civ. con riferimento agli arti-. 2, 3, 4 e 111 Cost.; giova evidenziare, quanto al primo motivo, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. l 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DI., 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", , al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -rorrnatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della Ric. 2019 n. 36551 sez.
ML ud. 04-05-2021 -3- motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; (:ass. n. 23940 del 2017; si veda altresì, quanto statuito da SU n. 8053 del 2014); parte ricorrente omette, inoltre, di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un ja- Ito decisivo per i/iudiio che è stato oggetto di discussione » le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod.proc.civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016;
Cass. n. 23021 del 2014); il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 107 TF1J n., che definisce í casi d incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno/è inammissibile in quanto inconfercnte con la fattispecie oltre che in contrasto con la impossibilità di applicazione diretta della disposizione del Trattato sul Funzionamento al rapporto privatistico in causa, trattandosi di norma rivolta esclusivamente agli Stati; tale disposizione, infatti, non appare dotata di efficacia diretta orizzontale, né rispetto ad essa possono ritenersi ipotizzabili i c.c.d.d. effetti triangolari che si configurano come eccezionali e limitati ai casi R1c. 2019 n. 36551 sez.
ML - ud. 04-05-2021 -4- peculiari riconosciuti dalla Corte di Giustizia (sul punto CGLIE, cause C-152/07 e C-154/07,Arcoi); quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 382 cod. proc. civ., in relazione agli arti. 2, 3, 24 e 111 Cost., essa deve reputarsi manifestamente infondata; ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., infatti, la Corte cassa senza rinvio, fra l'altro, in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito: a fronte di tale chiarissima disposizione, rispetto alla quale non può che richiamarsi il brocardo iii daris non fit inletpretatio, appare non comprensibile e del tutto inconferente quanto dedotto in termini di paventato contrasto con le disposizioni costituzionali che appaiono, invece, con esso perfettamente compatibili; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM .a Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in curo 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. •\i sensi dell'art. 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto Ric. 2019 n. 36551 sez. ML - ud. 04-05-2021 -5- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo