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Ordinanza — n. 27822/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on civil procedure costs, ruling partial victory justifies full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27822/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Abete's appeal against the Second Instance Court's decision awarding him coordination indemnity and shifting litigation costs. The appellant argued for full cost compensation due to total defeat, but the court found the lower court correctly identified a partial victory based on the specific claims and procedural interruptions. Consequently, the court upheld the principle that partial success warrants full cost compensation under Article 92 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Partial victory justifies full compensation of litigation costs when the opposing party's defeat is limited to specific claims or quantitative adjustments.

Parole chiave

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partial victory litigation costs cost compensation civil procedure code litigation expenses sospensione del diritto all'indennità soppressione delle prestazioni infortuni coordinazione assicurativa

Disposizioni normative citate

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Art. 92 cod. proc. civ.
04-05-2021 -2- con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 92 cod.
Art. 1 —bis dello stesso articolo 13
115 del 2002, da/ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 (poter del d.P.R. n. 115 del 2002, da/ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
art. 92 cod. proc. civ
516 del 2020); nel caso di specie, il comportamento della parte, unitamente all'atteggiarsi complessivo della vicenda hanno indotto la Corte a reputare sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che presiedono alla compensazione delle spese in seguito alla modifica del 2009 che ha inciso sull'art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 516 del 2020
Cass. n. 9977 del 2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 35958-2019 proposto da: ABI :\NTONIO, Attivamente domiciliato in PIAZZALE CI ODIO 14, presso lo studio dell'avvocato BRUNO MANTOVAN l, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO DI CELMO; - ricorrente - contro S:\NIT :\RL\ LOCAI ,E ASL NAP01,1 1 CENTRO , in persona del Direttore pro tempore, Attivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROIA, rappresentata e difesa dall'avvocato Li RDINANDO DEL IONDO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2957/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOIA, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PI CCON E. RILEVATO che con sentenza n. 2957 del 2019, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la ASL Napoli 1 Centro al pagamento, in favore di Antonio Abete, dell'ulteriore soma di curo 2.323,98 a titolo di indennità di coordinamento; in particolare, la Corte, andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, ha ritenuto che il ricorrente avesse interrotto la prescrizione in data 23/06/2008 con la notifica del tentativo di conciliazione e, pertanto, ha accordato l'indennità richiesta anche in ordine al periodo ritenuto prescritto; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Antonio Abete, affidandolo ad unico motivo; resiste, con controricorso, l'Azienda Sanitaria Locale 1SL Napoli 1 - Centro;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Ric. 2019 n. 35958 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., allegandosi l'erronea compensazione fra le parti delle spese di lite; il motivo è infondato; giova rilevare, al riguardo come parte ricorrente censuri la decisione impugnata deducendo l'erroneità della compensazione delle spese di lite in presenza di totale soccombenza della controparte; nel dar conto della propria decisione circa la opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in realtà, la Corte testualmente rileva come, all'udienza del 7 marzo 2011, la parte avesse chiesto un "rinvio per depositare nuovi conteggi nei limiti della presenzione quinquennale" provvedendo, poi, a depositare, per l'udienza del 14/7/2011, il ricalcolo dall'i /11/2004, tenendo, quindi, come , i riferimento degli atti interruttivi il ricorso notificato in data 30/11/2009; secondo il giudice di secondo grado, tale circostanza, se 000 denota elita per ie“ gi ULLt carenza di interesse dell'appello, in difetto di rinunzia all' l'ulteriore periodo, rappresenta, comunque, un comportamento processuale che ha contribuito all'accoglimento della domanda nei limiti dei conteggi prodotti, con riferimento, appunto, all'atto in te rru ttivo del 30/11/2009, piuttosto che a quello, evidenziato dallo stesso debitore, del 23/06/2008; orbene, rileva questa Corte che corretto deve reputarsi l'iter motivazionale seguito atteso l'atteggiarsi della fattispecie, come configurato in fatto dal giudice d'appello, in termini di complessiva parziale soccombenza sulla base delle richieste formulate nell'atto introduttivo e, poi, nel corso del giudizio; al riguardo va sottolineato che la parziale soccombenza pu0 configurarsi nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica Ric. 2019 n. 35958 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -3- domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 516 del 2020); nel caso di specie, il comportamento della parte, unitamente all'atteggiarsi complessivo della vicenda hanno indotto la Corte a reputare sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che presiedono alla compensazione delle spese in seguito alla modifica del 2009 che ha inciso sull'art. 92 cod. proc. civ. (su cui, fra le tante, Cass. n. 9977 del 2019); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a eluditi previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM ,a Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 1.300,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 (poter del d.P.R. n. 115 del 2002, da/ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ric. 2019 n. 35958 sez. ML - ud. 04-05-2021 -4- Così deciso nella Adunanz