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Ordinanza — n. 27816/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by employer's settlement and waiver of litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27816/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the case extinguished because the employer filed a settlement agreement and explicitly waived the right to pursue the appeal. Although the lower court had ruled that changing into work uniforms constituted paid work time due to employer direction, the employer subsequently resolved the dispute at the trade union level. Consequently, the court found no remaining interest in deciding the merits of the claim regarding remuneration for uniform changes.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: When a party files a settlement agreement and waives the right to litigate, the court must declare the case extinguished due to lack of interest in the decision.

Parole chiave

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cessazione materia contendere rinuncia ricorso convenzione di conciliazione carenza interesse decisione estinzione giudizio omissione esame eterodirezione lavoro equipaggiamento di protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ.
Art. 115 c.p.c.
Art. 1 d.lgs. n. 66 del 2003
Art. 98 CCNL Commercio, distribuzione cooperative
articolo 380 bis cod.proc.civ
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.
art. 2697 cod.civ
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ.
artt. 2697 cod.civ
Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1501-2020 proposto da: UNICOOP TIRRENO, società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN PAOLO SCHEMBRI, MONICA GRASSI; - ricorrente- contro GUALTIERI SILVIO, VE flURINI OMBRETTA, APICELLA ROMANO , PIANO ALESSANDRA , GUGLIELMUCCI MONICA , LAMBERTI ALESSIA , MASI PINO , LIGATO MICHELA , MARINELLI ALESSANDRA; - intimati - avverso la sentenza n. 2809/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' 08/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che il tempo utilizzato per indossare e dismettere la divisa dagli originari ricorrenti, dipendenti della Unicoop Tirreno società cooperativa e addetti ai settori gastronomia, servizio clienti, ecc. presso un supermercato, rientrava nel normale orario di lavoro ed andava pertanto remunerato; ha condannato la società al pagamento delle correlative differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, indicando quale tempo necessario per detta attività in 10 minuti prima del turno e 10 minuti alla fine del turno.

2. Il giudice di appello - premesso che non erano contestate le circostanze di fatto alla base della pretesa azionata in merito alla obbligo alla divisa aziendale, da indossare all'interno del posto di lavoro prima dell'inizio del turno e da lasciare in sede al termine, nell'armadietto personale sito in apposito spogliatoio - in dichiarata adesione ai principi affermati dal giudice di legittimità, ha ritenuto che <il l'attività preparatoria concernente la vestizione, ove eseguita secondo pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il tempo ed il luogo dell'esecuzione, assumeva i connotati di attività eterodiretta ed andava pertanto retribuita, e tale situazione era ravvisabile nel caso concreto in quanto si trattava di indumenti che, secondo il criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, mal si prestavano ad un utilizzo al di fuori del luogo di lavoro, sia per la loro incongruenza con l'abbigliamento consueto, sia, soprattutto, per ragioni di igiene nei confronti dei Ric. 2020 n. 01501 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -2- consumatori e dei clienti (invero, ove non fosse rispettato l'obbligo di utilizzare detti indumenti solo nel luogo di lavoro conseguirebbe un inadempimento di regole sanitarie e meriterebbe, se necessario, di essere espressamente interdetto e sanzionato).

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di quattro motivi. I ricorrenti originari sono rimasti intimati.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi (artt. 1 d.lgs. n. 66 del 2003, 98 del CCNL Commercio, distribuzione cooperative, 2104 cod.civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) dovendo considerarsi il tempo di vestizione come tempo di lavoro solo nell'ipotesi in cui lavoratore durante tale tempo sia eterodiretto dal datore di lavoro che imponga modalità per lo svolgimento di quelle che, diversamente, sono solo attività propedeutiche alla prestazione lavorativa, non essendo sufficiente che l'attività venga esercitata nel contesto del vincolo negoziale (mediante presenza fisica nella sede di lavoro) ma occorre un quid pluris cioè che il lavoratore sia realmente sottoposto all'esercizio di un potere organizzativo direttivo imprenditoriale e che, dunque, in quanto eterodiretto, risulti carente della disponibilità effettiva del proprio tempo.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) con riguardo al presunto esercizio del potere di eterodirezione nelle operazioni di Ric. 2020 n. 01501 sez. ML - ud. 04-05-2021 -3- vestizione e svestizione, avendo, la Corte territoriale, omesso di esaminare puntualmente la circostanza della mancanza di eterodirezione nella vestizione, avendo dimostrato la prova testimoniale l'assoluta libertà dei lavoratori di scegliere le modalità e la tempistica con cui indossare la divisa.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. in ordine alla prova della etero direzione (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in quanto la prova come articolata dai lavoratori in primo grado non avrebbe potuto determinare alcun risultato utile ai lavoratori stessi, essendo tesa a dimostrare l'obbligo di indossare la divisa, neppure contestato, ma non l'esistenza di un obbligo di indossare la stessa nelle modalità imposte dal datore di lavoro.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. in ordine alla quantificazione del tempo di vestizione svestizione (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di svolgere attività istruttoria circa i tempi di vestizione e basandosi su fatti di comune esperienza (a fronte di un tempo indicato dai lavoratori pari a 15 minuti e di un tempo indicato dal datore di lavoro pari a 5 minuti).

5. Successivamente alla comunicazione della proposta del relatore e in data precedente all'udienza, il ricorrente ha depositato verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ed ha chiesto un provvedimento di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

6. Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa manifestato Ric. 2020 n. 01501 sez. ML - ud. 04-05-2021 -4- con la rinuncia al ricorso. Nulla si provvede sulle spese in assenza delle controparti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della C