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Ordinanza — n. 27776/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for insufficient constitutional minimum reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27776/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the quashing of the lower judgment. The agency argued the first-instance reasoning was merely apparent and violated constitutional requirements for judicial motivation. The court found the lower court's reasoning generic and empty, failing to explicitly state the legal principles applied or the factual basis for the decision, thus breaching the constitutional minimum standard.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: Judicial decisions must explicitly articulate the reasons for the ruling; mere reference to the first-instance judgment without independent reasoning constitutes a violation of the constitutional minimum and warrants nullity.

Parole chiave

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judicial motivation constitutional minimum nullity of judgment tax administration appeal Cassation review contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
Secondo questa Corte infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione e violazione degli artt.
d.lgs. n. 546 del 1992
36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.
art. 132 c.p
546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27899 del 2020
(Cass. n. 27899 del 2020; Cass.
Cass. n. 23940 del 2017
Cass. n. 23940 del 2017; Cass.
Cass. SU n. 8053 del 2014
23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art.
Cass. n. 22598 del 2018
27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
Cass. n. 22272 del 2018
Cass. n. 22272 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36083-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SABINO COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, SABINO ANGELO RAFFAELE, SABINO GIOVANNI; - intimati - avverso la sentenza n. della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2010; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che con riferimento alle generiche censure proposte nel gravame, appare di tutta evidenza che nella motivazione del provvedimento impugnato risulti esplicitato abbondantemente l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata; ad abundantiam si aggiunge che l'appellante si è limitato a riproporre dubbi e perplessità già sollevati in primo grado, senza indicare specifici motivi di impugnazione, ossia senza esporre esattamente quali fossero esattamente gli eventuali vizi riscontrabili nell'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione impugnata e senza esporre precise censure indirizzate alla motivazione della sentenza di primo grado.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione e violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e 118 disp. Ric. 2019 n. 36083 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- att. c.p.c. per essere la motivazione apparente e recepisce acriticamente quanto asserito nella sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto l'appellante può ben limitarsi a riproporre in appello le stesse ragioni poste a sostegno del proprio operato in primo grado, purché emerga la volontà di impugnare la sentenza impugnata. Il primo motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020;

Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, Ric. 2019 n. 36083 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale - affermando che con riferimento alle generiche censure proposte nel gravame, appare di tutta evidenza che nella motivazione del provvedimento impugnato risulti esplicitato abbondantemente l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata; ad abundantiam si aggiunge che l'appellante si è limitato a riproporre dubbi e perplessità già sollevati in primo grado, senza indicare specifici motivi di impugnazione, ossia senza esporre esattamente quali fossero esattamente gli eventuali vizi riscontrabili nell'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione impugnata e senza esporre precise censure indirizzate alla motivazione della sentenza di primo grado - ha fornito una motivazione vuota, generica, apodittica, priva di alcuna descrizione della situazione di fatto, della questione controversia e dei principi di diritto applicati e che si rimette esclusivamente alla sentenza di primo grado, alla quale non solo rinvia in maniera acritica ma di cui neppure descrive i punti essenziali cosicchè la motivazione si colloca al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020;

Cass. n. 22272 del 2018). Ric. 2019 n. 36083 sez. MT - ud. 13-05-2021 -4- Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo. Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del