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Ordinanza — n. 27771/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within twenty days, ruling procedural defect non-curable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27771/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by KING s.p.a. procedurally inadmissible because it was not deposited within the mandatory twenty-day deadline. Although the opposing tax agency argued the appeal's substantive merits, the Court ruled that the failure to meet the time limit constitutes a peremptory defect that cannot be cured by subsequent appearance. Consequently, the Court dismissed the appeal ex officio and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1 cod. proc. civ.; Art. 156 cod. proc. civ.: The failure to file an appeal within the prescribed time limit renders it inadmissible, as peremptory deadlines are distinct from formal defects and cannot be remedied by the opposing party's lack of objection.

Parole chiave

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procedural inadmissibility time limit expiration ex officio declaration peremptory deadline appeal filing rules ripristino dei dazi doganali difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione preferenze doganali generalizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1 cod. proc. civ.
va dichiarato, d'ufficio, improcedibile ex art. 369, comma 1, cod.
Art. 156 cod. proc. civ.
La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Inoltre, non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12894/2013
- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n.
Cass. n. 24686/2014
Cass. n. 24453/2017
Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981
Cass. n. 22092/2019
4859 del 1981; Cass. n. 22092/2019, n.
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 252/2001
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 410-2021 R.G. proposto da: KING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - ricorrente - 1x61tgi,.;€ e if,ct i TVJA 9 0 523-. .' AGENZIA DELLE ENIUTEY CE___0636339_1(AA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di `kàssazione n. 2139 del 2020, depositata in data 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che la KING s.p.a. le aveva notificato ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui questa Corte, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento per dazi e sanzioni emessi dall'Agenzia delle dogane per l'anno d'imposta 2010, con i quali era stata revocata la preferenza tariffaria accordata alla merce - elementi di fissaggio in acciaio inox - di origine "Filippine preferenziale", con applicazione, oltre al dazio generalizzato per l'origine Taiwan, anche quello antidumping nella misura del 23,6°/o, aveva rigettato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1766/2016 che aveva rigettato i ricorsi della predetta società quale importatore, e della Multilogistic S.p.A., quale rappresentante indiretto, ed accolto il ricorso incidentale dell'ufficio, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione ad un atto di irrogazione delle sanzioni.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Il ricorso della KING s.p.a. va dichiarato, d'ufficio, improcedibile ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte in data 07/01/2020, non è stato depositato fino alla data della certificazione, né successivamente, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione.

2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017). L'Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, esponendo difese nel merito della controversia che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981; Cass. n. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001).

3. La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.

4. Inoltre, non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese pr