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Ordinanza — n. 27765/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal, quashing lower court's failure to apply more favorable 2015 penalty reduction rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27765/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that had partially annulled administrative penalties. The authority argued the lower court incorrectly failed to apply the more favorable penalty reduction rules introduced by Legislative Decree 158/2015, which reduced the minimum fine to 90% of the tax due instead of the previous 100%. The court ruled that the principle of the most favorable penalty to the taxpayer requires the new, lower minimums to be applied retroactively to pending cases, thus quashing the lower court's error and remanding the case for a new determination of the specific penalty amount.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 3 d.lgs. 472/1997; Art. 15 comma 2 d.lgs. 158/2015: The principle of the most favorable penalty to the taxpayer mandates the retroactive application of new, more lenient penalty reduction rules to pending proceedings, requiring courts to recalculate fines based on the updated statutory minimums rather than the previous, harsher standards.

Parole chiave

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most favorable penalty principle retroactive application of law tax penalty reduction infidel declaration sanctions minimum fine calculation tax administrative procedure cassation remand ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472
158 del 2015; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 158 del 2015
Art. 32 del d.lgs n. 158 del 2015
18 dicembre 1997 n.472, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal decreto legislativo n.158 del 2015, vigente dal 1 gennaio 2016 a norma dell'art. 32 del d.lgs n. 158 del 2015, come modificato dall'art.
Art. 1 comma 133 della legge 28 dicembre 2015 n.208
3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal decreto legislativo n.158 del 2015, vigente dal 1 gennaio 2016 a norma dell'art.
Art. 1 comma 2 del d.lgs.18 dicembre 1997 n.471
3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal decreto legislativo n.158 del 2015, vigente dal 1 gennaio 2016 a norma dell'art.
Art. 5 comma 4 del d.lgs.18 dicembre 1997 n.472
Art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
158 del 2015; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8716 del 2021
1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015 n.208, è applicabile retroattivamente alla condizione, ricorrente nel caso in esame, che il processo sia ancora in corso con la conseguente non definitività della parte sanzionatoria del provvedimento impugnato (Cass. n. 8716 del 2021, conforme Cass.
Cass. n. 15978 del 2017
8716 del 2021, conforme Cass. n. 15978 del 2017; Cass., n.
Cass. n. 1706 del 2018
Cass. 29046 del 2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1631-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro ROSA Giovanni Battista, in proprio e quale legale rappresentante della fallita NOUS INFORMATICA s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 6483/16/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per gli anni d'imposta 2011 e 2012 emessi nei confronti della fallita NOUS INFORMATICA s.p.a. e notificati anche a Giovanni Battista ROSA, quale ultimo legale rappresentante della predetta società, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi per operazioni che riteneva essere oggettivamente inesistenti ed altri componenti di reddito ritenuti indeducibili, nonché di un atto di contestazione delle sanzioni, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, in parziale accoglimento dell'appello dell'amministrazione finanziaria, dichiarava «dovuta l'imposta principale con esclusione delle sanzioni», in applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 158 del 2015; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere la CTR integralmente annullato le sanzioni amministrative pecuniarie applicate alla parte contribuente invece di ridurle alla stregua delle disposizioni più favorevoli introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va premesso che in applicazione del principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, stabilito dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal decreto legislativo n.158 del 2015, vigente dal 1 gennaio 2016 a norma dell'art. 32 del d.lgs n. 158 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015 n.208, è applicabile retroattivamente alla condizione, ricorrente nel caso in esame, che il processo sia ancora in corso con la conseguente non definitività della parte sanzionatoria del provvedimento impugnato (Cass. n. 8716 del 2021, conforme Cass. n. 15978 del 2017; Cass., n. 1706 del 2018).

4. Ciò precisato, va osservato che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015 n.158, che ha sostituito le disposizioni del d.lgs.18 dicembre 1997 n.471 contenute nell'art. 1, comma 2, in materia di sanzioni per infedele dichiarazione Irpef ed Irap, nell'art. 5, comma 4, in materia di sanzioni per infedele dichiarazione Iva, che sono tra quelle contestate nel caso di specie, prevedendo in ciascuno dei predetti casi la determinazione del minimo edittale della sanzione nella misura del 90% della maggiore imposta dovuta, in luogo del previgente minimo pari al 100%, si è venuta a determinare una illegittimità delle sanzioni irrogate con l'atto di contestazione in questione, solo parziale e non integrale, come erroneamente ha statuito la commissione d'appello.

5. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso in esame, la statuizione d'appello va, sul punto, cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per la determinazione delle sanzioni in concreto applicabili alla parte contribuente, alla stregua della normativa sopravvenuta, avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale (così in Cass. 29046 del 2019) oltre che della misura originariamente applicata con l'avviso di contestazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitt