Cassation court allows VAT tax assessment without hearing due to lack of specific counter-argument by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal, quashing the regional commission's decision that voided a tax assessment due to lack of procedural hearing. While the court acknowledged the general rule requiring a hearing for harmonized taxes like VAT, it found the lower court erred in applying it automatically without verifying if the taxpayer could have successfully contested the facts. The decision rests on the specific finding that the taxpayer failed to provide evidence showing a different outcome had occurred if the hearing had taken place.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 D.L. 12/2000; Art. 360 c.p.c.: In cases of harmonized taxes, the invalidity of an administrative act due to lack of procedural hearing is not automatic; the taxpayer must demonstrate that a hearing would have yielded a different result, and such opposition must not be merely pretextual.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34612-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro REINERI VALERIO; - intimato - avverso la sentenza n. 497/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 12/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Reineri Valerio, titolare di ditta individuale esercente attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava il reddito e rideterminava la maggiore imposta Irpef, Iva e kap.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l'avviso.
3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria del Piemonte ritenendo, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, determinava la nullità dell'avviso.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.1 Con il primo motivo il ricorrente motivo l'Ufficio denuncia la violazione dell'art 12 comma 7 1.212/2000 in relazione all'art. 360 10 comma nr. 3 cpc ; si argomenta che l'impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto l'obbligatorietà per il Ric. 2019 n. 34612 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- recupero delle imposte non armonizzate del contraddittorio endoprocessuale anche per le verifiche <<a tavolino» così denominate perché effettuate sulla base di notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi o da controlli incrociati o sulla base di informazioni fornite dallo stesso contribuente.
Con riferimento ai tributi armonizzati la ricorrente rileva che la CTR non ha tenuto conto della circostanza che la contribuente non aveva fornito la «prova di resistenza». 1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 5 e 6 d.lvo 472/1997 in relazione all'art. 360 10 nr 3 per avere i giudici di secondo grado ritenuto rilevante l'elemento soggettivo in relazione al recupero di imposta in quanto esso rileva solo ai fini della irrogazione delle sanzioni.
2. Il primo motivo è fondato 2.1 E' pacifico che, nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento, avente ad oggetto tributi Ires Irap e Iva, c.d. a tavolino, esaminando nei propri uffici la documentazione consegnata dal rappresentante della società e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale. 2.2 Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenzia le formatasi in materia di tributi non armonizzati « Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di Ric. 2019 n. 34612 sez.
MT - ud. 13-05-2021 -3- violazione, l'invalidità dell'atto» (Cass.S.U. n. 24823/2015 Cass 2192/2018, 6219/2018) 2.3 Si è, inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale; che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali ciò per la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio.
Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. 2.4 Contrariamente a quanto affermato dall'impugnata sentenza, trattandosi di un indagini a tavolino, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio relativamente alla parte di accertamento che riguarda i tributi Ires e Irap.
Ric. 2019 n. 34612 sez. MT - ud. 13-05-2021 -4- 2.5 Ai fini Iva, che è tributo armonizzato, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che << in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto >>. (Cass S.U. n. 24823/2015, 2192/2018 e 6219/2018). 2.6 Nella fattispecie in esame, come risulta dalla lettura dello specifico motivo contenuto nell'atto introduttivo dell'originario ricorso riprodotto dall'Agenzia nel ricorso in ossequio al principio di specificità, il contribuente non ha né allegato né fornito elementi che dimostrassero un diverso esito del procedimento accertativo per effetto dell'attivazione del contraddittorio. 2.7 La CTR nell'affermare l'automatismo tra il mancato svolgimento del contraddittorio e l'invalidità dell'atto impositivo, nella parte riferita al tributo armonizzato senza dar conto se il contribuente avesse allegato o fornito elementi che dimostrassero un diverso esito del procedimento accertativo per effetto dell'attivazione del contraddittorio, ha malgovernato i principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.
Ric. 2019 n. 34612 sez. MT - ud. 13-05-2021 -5- 3 Il secondo motivo è inammissibile in quanto l'incolpevole condotta serbata dal Reineri vittima, come molti altri contribuenti dell'infedele assistenza del consulente fiscale, non assurge ad autonoma ragione fondante la decisione ma è un fatto incidentale valutato dalla CTR per corroborare la necessità del contraddittorio endoprocedimentale. 4 II ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale del Piemonte in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.
PQM La Corte; accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa l'impugnata sentenza / in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Regionale del Piemonte in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento. Così deciso nella Camera di