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Ordinanza — n. 27762/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional decision for failure to recognize notification cure by filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27762/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision. The commission had rejected the taxpayer's challenge because the tax notice was allegedly not properly served to the current legal representative. The court ruled that the act of filing the appeal itself cured the procedural defect regarding the notification, provided the taxpayer had knowledge of the act within the statutory limitation period.

Regesto Legislator

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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60; artt. 145, 156 c.p.c.; The filing of a taxpayer's appeal cures the nullity of a tax assessment notice notification if the taxpayer exercised their right of defense within the statutory limitation period.

Parole chiave

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tax assessment notice notification defect cure by filing statutory limitation period taxpayer right of defense procedural nullity Italian tax law imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
art. 145 c.p.c.
art. 156 c.p.c.
art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.
145 e 156 cpc in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la CTR rilevato il Ric.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.S.U. 19854/2004
Cass. 8374/2015
Cass. 21071/2018
Cass. 30794/2018
Cass. 21/9/2016, n. 18480
156 c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile proprio dalla tempestiva impugnazione (Cass. 21/9/2016, n. 18480).
Cass. 27/07/2018, n. 19974
Cass. 9/05/2008, n. 11043
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34239-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.P. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AURUNCA IMMOBILIARE SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 3085/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.La soc. Aurunca Immobiliare srl, già Orizzonte Distribuzione srl, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio effettuata una ripresa fiscale Irpef, per l'anno 2013, di € 32.470,00 per la mancata dichiarazione di una plusva lenza.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Campania accoglieva l'appello rilevando che l'avviso di accertamento era stato notificato a persona che al momento della ricezione dell'atto non rivestiva più la qualifica di legale rappresentante della società 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione degli artt. 145 e 156 cpc in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la CTR rilevato il Ric. 2019 n. 34239 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- raggiungimento dello scopo della notifica in quanto il ricorso è stato proposto dalla società in persona del nuovo legale rappresentante anche per motivi inerenti al merito della pretesa fiscale.

2. Il motivo è fondato 2.1 Questa Corte con sentenza resa a Sezione Unite ha avuto modo di precisare che «La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario — che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria — non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art.156 cod. proc. civ.

Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza — previsto dalle singole leggi d'imposta — per l'esercizio del potere di accertamento». (cfr. Cass.S.U. 19854/2004). 2.2 Nel solco tracciato dalla pronuncia sopra citata si collocano altre decisioni di questa Corte secondo le quali << In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione Ric. 2019 n. 34239 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- integrativa d'efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio»(cfr.

Cass.8374/2015, 21071/2018 e 30794/2018). 2.3 Nel caso di specie la notifica dell'avviso di accertamento alla società, a persona che non era più il suo legale rappresentante per essere stato sostituito pochi giorni prima da altro soggetto, non ha impedito alla società, in persona del nuovo rappresentante, di impugnare l'avviso e di svolgere, come si evince dal contenuto del ricorso introduttivo riprodotto nel ricorso per cassazione, compiutamente le proprie difese in giudizio. 2.4 Appare di tutta evidenza l'errore di diritto in cui è incorsa la CTR che ha escluso che l'asserito vizio di notifica (si tratti d'inesistenza o di nullità della notifica, comunque, la quaestio iuris non muta) dell'atto d'imposizione fiscale sia rimasto, comunque, sanato, a norma dell'art. 156 c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile proprio dalla tempestiva impugnazione (Cass. 21/9/2016, n. 18480). 2.5 Questa Corte ha più volte affermato che l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui lo stesso, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto (Cass. 27/07/2018, n. 19974; 9/05/2008, n. 11043). 3 D ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Campania in Ric. 2019 n. 34239 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -4- diversa composizione. anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 ma