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Ordinanza — n. 27761/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal regarding presumption of undeclared income and procedural inadmissibility of appeal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27761/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold a tax assessment based on statutory presumptions. The taxpayer argued that the lower courts failed to properly evaluate documentary evidence proving the non-existence of the alleged expenses and investments. The court held that the legal presumption regarding undeclared income was correctly applied and that the taxpayer's evidence was insufficient to rebut it, while also finding the second ground for appeal procedurally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 4 dPR 600/73; Art. 360 c.p.c.: The statutory presumption of undeclared income requires the taxpayer to provide specific evidence to rebut it; a cassation appeal against an appellate judgment confirming the first-instance decision is inadmissible if it relies on factual grounds already decided by the second instance.

Parole chiave

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presumption of undeclared income tax assessment presumption burden of proof taxpayer inadmissible cassation appeal appellate court review amministrazione fiscale contenzioso tributario tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 4 dPR 600/73
Art. 360 c.p.c.
Art. 348 ter c.p.c.
Art. 54 comma 2 d.I.83/2012
3.1 Ai sensi dell'art 348 ter cpc IV e V comma cpc , applicabile a norma dell'art. 54 comma 2 d.I.83/2012 al caso Ric.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
• Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 1455/16
Cass. ord. n. 25104/14
Cass. ord. n. 8895/2014
Cass. ord. n. 26321/2016
Cass. ord. n. 7389/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33637-2019 proposto da: PIZZONI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONA BRUNO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 2779/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Pizzoni Fabio proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l'avviso di accertamento sintetico in relazione all'anno di imposta 2009 con il quale veniva contestato un maggiore reddito- elevandolo da C 16.539,00 ad C 132.166,00, con ripresa dell' Irpef ed addizionali comunali, sulla base della rilevazione di spese sostenute ed investimenti ed investimenti effettuati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Lazio rigettava l'appello rilevando che l'accertamento fondato sulla presunzione di cui all'art. 38 comma 4 dPR 600/73 imponeva al contribuente di dimostrare una realtà diversa da quelle presunta; tale onere probatorio non era stato assolto dal Pizzoni. 4 Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L'Ufficio si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ric. 2019 n. 33637 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del dPR nr 600/73, 2729 cc, nonchè della circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 24/E del 31/7/2013; si sostiene che i giudici di seconde cure abbiano valorizzato presunzioni offerte dall'Ufficio non dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. 1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 360 1° comma nr.5 cpc << per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dal ricorrente e rilevabile d'ufficio >> si argomenta che la CTR avrebbe omesso l'esame della copiosa documentazione versata in atti che provava il mancato sostenimento da parte del contribuente delle spese per l'acquisto dell'immobile in quanto una parte considerevole del corrispettivo non era stata incassata dal venditore in quanto a sua volta debitore verso l'acquirente 2.1 II primo motivo è infondato. 2.2 L'art 38 4° comma dPR 600/73 nella versione applicabile ratione temporis alla presente controversia prevede che << L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. >>.

Ric. 2019 n. 33637 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- 2.3 L'accertamento sintetico o fondato sulla spesa disciplinato dalla norma testè passata in rassegna si basa, quindi, su presunzioni legali aventi valore sino a prova contraria. 2.4 Esse sono costituite da spese, investimenti o altri fatti incrementativi del patrimonio che costituiscono prova dell'esistenza di un reddito idoneo a consentire la spesa medesima. 2.5 Questa Corte, in tema di delimitazione dei confini della prova contraria a carico del contribuente a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38,ha ripetutamente affermato che <<l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità Ric. 2019 n. 33637 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -4- contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati". Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente" (Cass. ord. n. 1455/16, 25104/14 8895/2014, 26321/2016, 7389/2018). 2.6 I giudici di seconde cure hanno fatto corretta applicazione della normativa fiscale e dei principi in materia di prova in quanto, dopo aver correttamente dato conto della natura sintetica dell'accertamento e del valore di prova presuntiva ex lege degli elementi posti a base della pretesa fiscale, hanno valutato gli elementi offerti dal contribuente ritenendoli non idonei a vincere la presunzione legale di sostenimento delle spese e degli investimenti effettuati con redditi imponibili. 3 II secondo motivo, anche a volerlo ricondurre nello schema del vizio motivazionale di cui all'ad 360 1° comma nr 5 cpc nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis alla controversia in esame, presenta plurimi profili di inammissibilità. 3.1 Ai sensi dell'art 348 ter cpc IV e V comma cpc , applicabile a norma dell'art. 54 comma 2 d.I.83/2012 al caso Ric. 2019 n. 33637 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -5- concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo 1'11.09.2012, << Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto , poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nr. 1),2),3) e 4) del primo comma dell'ad 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dai casi di cui all'ad 348 bis , secondo comma , lettera a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.>> Non vi è prova che la <<doppia conforme>> si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado anzi dalla lettura della parte del controricorso che ricostruisce la fase processuali di merito emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure in punto ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dal contribuente per contrastare gli elementi presuntivi addotti dall'ufficio. 3.2 n contribuente, inoltre, non fa valere l'omesso esame di un fatto storico rilevante ai fini della decisione ma si duole, nella sostanza, di un errato apprezzamento delle prove. 4 Il ricorso va quindi rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, • rigetta il ricorso, Ric. 2019 n. 33637 sez. MT - ud. 13-05-2021 -6- • Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. • Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del