Italian Court corrects Supreme Court order to deduct defense costs from taxpayer Yang Rong Jun as requested.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a procedural remedy to correct a material error in a prior Supreme Court order regarding the tax case of Yang Rong Jun. The taxpayers successfully argued that their defense costs should be deducted from the taxpayer's liability, contrary to the original ruling which omitted this instruction. The court accepted the appeal as a valid request for material correction under the Civil Procedure Code, ordering the insertion of the specific phrase regarding cost deduction into the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391-bis c.p.c.: The court may correct material errors in judicial decisions that do not affect the substantive outcome, such as the omission of instructions to deduct defense costs from the taxpayer's liability as requested by the defense.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3561-2021 proposto da: COSSU BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANDRO SOMENZI, SAVINA BOMB01; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24554/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. _\1.ARIA ENZA LA TORRE.
R.G. 3561/2021 Cossu Bruno + altri c/ Agenzia delle entrate Rilevato che: Cossu Bruno, Savina Bomboi e Sandro Somenziquali difensori di Yang Rong Jun, ricorrono per la correzione di errore materiale contenuto nell'ord. di questa Corte n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020 che ha accolto il ricorso con decisione nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, liquidando C. 3.000,00 di spese oltre spese generali al 15% e accessori di lege, senza distrarli a favore dei difensori, come richiesto nella memoria difensiva del 30 giugno 2020.
Considerato che: il ricorso è ammissibile, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli arti. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare alla mancata distrazione delle spese, così come richiesto fdai difensori nella memoria. Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito "con distrazione a favore dei difensori antistatari".
Non vi è luogo a provvedere sulle spese de; presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito: "con distrazione a favore dei difensori antistatarí". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in Roma, Il Presidente Depositze ,ccH