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Ordinanza — n. 27747/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific document references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27747/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to verify tax registry documents. The appellant argued the Court of First Instance relied on unverified data to confirm his representation of a union, while the tax agency contested the notification date. The court ruled the appeal invalid because it cited a document without precise identification within the case file and combined multiple vague grievances into a single generic ground, violating strict procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 145 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to precisely identify the specific document or fact relied upon within the case file and if it formulates generic criticisms that do not clearly map to the specific grounds for appeal enumerated in the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal precise document identification tax notification validity legal representation proof procedural specificity requirement unified contribution payment motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 145 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
2.11 motivo, così come formulato in modo generico, senza alcun riferimento alle violazioni riferibili al parametro di cui all'art. 360 c.p.c., lamentando in modo indistinto violazioni delle regole sulla notifica e mancato esame di fatti dei quali non vi è alcun riscontro, è inammissibile.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 145 c.p
art. 360 c.p
2.11 motivo, così come formulato in modo generico, senza alcun riferimento alle violazioni riferibili al parametro di cui all'art. 360 c.p.c., lamentando in modo indistinto violazioni delle regole sulla notifica e mancato esame di fatti dei quali non vi è alcun riscontro, è inammissibile.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26419 del 20/11/2020
2.1.Sotto il profilo dell'autosufficienza secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26419 del 20/11/2020, Cass.
Cass. n. 10862 del 07/05/2018
2.4.Con riferimento alle doglianze lamentate col ricorso in esame, si deve dichiarare inammissibile il gravame nella parte in cui sostiene che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (ex multis Cass. n. 10862 del 07/05/2018, Cass.
Cass. 16/03/2012, n. 4220
Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v.
Cass. 09/04/2013, n. 8569
Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n.
Cass. 06/11/2012, n. 19157
Cass. 25/05/2007, n. 12239
Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701
Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione), come nella specie.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26173-2019 proposto da: ROSSI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI PULCI 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LUCIBELLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza 3288/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 26173 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Rg 26173/2019 Rossi Roberto c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Roberto Rossi ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione da parte dell'Unione generale coltivatori CISL di avviso di accertamento per Iva, Irpeg, Irap anno 1999, emesso a seguito di verifica della GGFF ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente notificato l'atto impugnato a Rossi Roberto, quale legale rappresentante dell'Unione generale coltivatori CISL, e tempestivamente, in relazione alla data di consegna al messo notificatore (12 dicembre 2006).

La CTR preso atto della documentazione (di tre visure della CCIAA, delle risultanze dell'anagrafe tributaria e le dichiarazioni del Rossi) ha ritenuto che Roberto Rossi risultasse il legale rappresentante dell'Associazione. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla notifica di avviso di accertamento ex art. 145 c.p.c., e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la CTR posto a base della decisione un documento dell'anagrafe tributaria privo di verifica. 2.11 motivo, così come formulato in modo generico, senza alcun riferimento alle violazioni riferibili al parametro di cui all'art. 360 c.p.c., lamentando in modo indistinto violazioni delle regole sulla notifica e mancato esame di fatti dei quali non vi è alcun riscontro, è inammissibile. 2.1.Sotto il profilo dell'autosufficienza secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26419 del 20/11/2020, Cass. n. 10862 del 07/05/2018), è necessario che il ricorrente provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell'atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v.

Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass.25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione), come nella specie. 2.2.Sotto altro profilo il ricorso è inammissibile in quanto, avendo il ricorso per cassazione ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. 2.3.Ciò in quanto il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. 2.4.Con riferimento alle doglianze lamentate col ricorso in esame, si deve dichiarare inammissibile il gravame nella parte in cui sostiene che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (ex multis Cass. n. 10862 del 07/05/2018, Cass. n. 11603 del 14/05/2018, Sez.

U, n. 17931 del 24/07/2013).

3. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma,