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Ordinanza — n. 27742/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal due to violation of correspondence between request and judgment regarding tax costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27742/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, ordering the lower court to be quashed and remanded. The agency argued the lower court violated the principle of correspondence between the request and the judgment because it ruled on a different factual scenario than the one appealed. The court agreed, noting the lower court addressed the taxpayer's appeal on distinct issues rather than the tax authority's specific challenge regarding deductible costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A violation of the principle of correspondence between request and judgment occurs when the court omits a decision on a specific party request, even if the ruling addresses a different factual scenario than the one formally requested.

Parole chiave

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correspondence request judgment tax appeal quashed deductible costs tax violation principle correspondence tax authority appeal aiuti a carattere sociale beneficiario dell'assistenza sociale vantaggi sociali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Secondo questa Corte infatti: il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass.
Art. 109 TUIR
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e della disciplina dell'onere della prova della deducibilità dei costi, in presenza di descrizioni generiche in fattura.
art. 112 c.p
Secondo questa Corte infatti: il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1612 del 2021
Cass. n. 28308 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA -4741. sul ricorso 36143-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LICARI ANTONINO; - intimato - avverso la sentenza n. 3525/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Riferisce la Commissione Tributaria Regionale con la sentenza impugnata n. 3525/2018 che: la contribuente proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 291/05/2016 che aveva respinto il ricorso con cui era stato impugnato l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, addizionali e contributo INPS, oltre sanzioni ed intereressi per l'anno 2009; rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale ritiene che vadano condivise le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado e quanto eccepito dalla difesa dell'Ufficio, ritenendo pacifico che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto la sentenza impugnata si riferisce una vicenda diversa da quella oggetto del presente giudizio avente ad oggetto l'onere della prova in tema di deducibilità dei costi delle fatture e l'idoneità o meno della documentazione prodotta dal contribuente a dimostrare i requisiti di esistenza, certezza, e inerenza dei costi contabilizzati: basti pensare che ad avere impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 291/05/2016 è l'Ufficio e non il contribuente, come invece risulta Ric. 2019 n. 36143 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3525/2018. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e della disciplina dell'onere della prova della deducibilità dei costi, in presenza di descrizioni generiche in fattura. Il primo motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1612 del 2021); il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308 del 2017).

Dall'atto di appello dell'Ufficio, riportato dall'Agenzia delle entrate nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si evince che la vicenda oggetto della sentenza impugnata si riferisce una vicenda (la sentenza impugnata afferma che vadano condivise le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado e quanto eccepito dalla difesa dell'Ufficio, ritenendo pacifico che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio) diversa da quella oggetto del presente giudizio (avente ad Ric. 2019 n. 36143 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -3- oggetto la ripresa a tassazione di costi indeducibili ex art. 109 del TUIR e la conseguente indetraibilità dell'IVA su tali componenti negativi): e del resto è sufficiente evidenziare che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3525/2018 impugnata dell'Ufficio riporta come appellante la parte contribuente e rigetta l'appello di quest'ultima, mentre ad avere impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 291/05/2016 è stato l'Ufficio e non il contribuente. E' pertanto manifesta la non corrispondenza tra il chiesto (l'appello dell'Ufficio) e il pronunciato dalla sentenza impugnata ((l rigetto di un appello di una parte contribuente su una vicenda diversa rispetto a quella oggetto dell'appello dell'Ufficio) e quindi l'omissione di qualsiasi decisione sulla domanda dell'Ufficio.

Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo. Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e assorbe il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 12 maggio 2021. Il freside te M ii ' Depc.)sitata in m Mdcci Cane-!1 Oggi, 12 OTT,