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Ordinanza — n. 27740/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, holding partners liable for company debts post-liquidation regardless of management role.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27740/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's judgment. The Regional Commission had rejected the agency's claim by arguing that two partners were not liable for the company's VAT fraud debts because they were not involved in its administration. The Court ruled that upon a company's dissolution, its obligations transfer to partners who must answer for them within the limits of amounts received during liquidation, irrespective of their administrative involvement.

Regesto Legislator

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Art. 2495, 2697 c.c.; Art. 57 DPR n. 633/1972: Upon dissolution of a capital company, obligations do not extinguish but transfer to partners, who must answer for them within the limits of amounts received in liquidation, regardless of their involvement in administration.

Parole chiave

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partnership liability company dissolution liquidation limits tax fraud carousel succession of obligations administrative involvement Cassazione ordinanza responsabilità dei soci

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2495 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 6070 del 2013
Cass. n. 23269 del 2016
Cass. nn. 13386 e 33554 del 2019
23269 del 2016; Cass. nn. 13386 e 33554 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32759-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del f- N • Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IACCHINI STEFANIA, in proprio e nella qualità di Liquidatrice dell'allora Società Chimer Chimica Metalli Romani SrL, IACCHINI SANDRA, IACCHINI SILVIA, in proprio e nella qualità di Socie, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 25, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CACACE, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1844/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IVA per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 in merito ad una frode carosello; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando la responsabilità della società Chimer Chimica Metalli Romana s.r.l. per essersi detratta VIVA per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello posta in essere mediante quattro società che rispondono ad un'unica cabina di regia nella persona di Frascarelli Massimiliano, amministratore di fatto della società Chimer Chimica Metalli Romana s.r.I., mentre, per quanto riguarda Sandra e Silvia Tacchini, socie al 50% (alla liquidatrice della società Tacchini Stefania l'avviso di accertamento sarebbe stato invece notificato solo per conoscenza e per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, sarebbe estranea ai fatti), né il processo verbale di contestazione né tanto meno gli avvisi di accertamento lumeggiano minimamente circa il ruolo delle due socie e in particolare quanto al passaggio di responsabilità dei debiti sociali dalla società estinta alle due socie.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si Ric. 2019 n. 32759 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto dello stesso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate, premesso che la stessa Commissione Tributaria Regionale - nel respingere l'appello dell'Ufficio - ha comunque riconosciuto la legittimità, nel merito, del recupero dell'IVA indebitamente detratta dalla società Chimer Chimica Metalli Romana s.r.I., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. in quanto i soci di una società di capitali rispondono ex lege, sia pure nei limiti di quanto percepito in sede di bilancio di liquidazione, dei debiti della società estinta, senza che occorra individuare una responsabilità nella gestione della società.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2697 c.c. e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto, in ragione della ristrettezza della base partecipativa della società Chimer Chimica Metalli Romana s.r.l. non può considerarsi illogica la presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili ai soci. Il primo motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne Ric. 2019 n. 32759 sez. MT - ud. 12-05-2021 -3- rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass.

SU n. 6070 del 2013; n. 23269 del 2016; Cass. nn. 13386 e 33554 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio là dove ha ritenuto che per i debiti della società estinta non debbano rispondere i soci in quanto non coinvolti nell'amministrazione della società mentre con l'estinzione della società a responsabilità limitata l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a prescindere da un loro eventuale coinvolgimento nell'amministrazione, cosicché per escludere la responsabilità delle socie, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto affermare che a seguito dell'estinzione della società esse non avevano ricevuto alcunché in sede di liquidazione.

Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo. Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va Ric. 2019 n. 32759 sez. MT - ud. 12-05-2021 -4- accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di cons