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Ordinanza — n. 27734/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, overturning regional commission's rejection of mortgage lien on family assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27734/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject a mortgage lien. The agency argued the debt was not for family needs, while the commission had previously accepted the taxpayer's claim of family necessity. The court ruled that the lien was illegal because the creditor failed to prove they knew the debt was unrelated to family expenses, thereby overturning the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 170 c.c.; Art. 77 comma 2 bis DPR 602/73: A mortgage lien on family foundation assets is illegal if the creditor knew the debt was extraneous to family needs, placing the burden of proving such knowledge on the creditor rather than the debtor.

Parole chiave

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family foundation assets tax debt family needs mortgage lien illegality creditor knowledge burden family foundation regime ricupero d'imposta rinvio della rendita garanzie in materia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 170 c.c.
«l'art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art.
Art. 77 comma 2 bis DPR 602/73
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 170 cc e dell'art. 77 dPR nr 602/73 in relazione all'ad 360 1°comma nr.
Art. 2727 c.c.
1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 cc , dell'ad 2729 cc e dell'art.
Art. 2697 c.c.
2727 cc , dell'ad 2729 cc e dell'art. 2697 cc in relazione all'art.
Art. 2729 c.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 170 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22761/2016
Cass. n. 3738/2015
Cass. n. 15886/2014
Cass. n. 15886/2009
Cass. n. 12998/2006
Cass. n. 4011/2013
la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in Ric.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19723-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GONNELLA FABRIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2274/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1.Gonnella Fabrizio proponeva opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 4/2/ 2016 da Equitalia (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate-Riscossioni) conseguente al mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata al contribuente dall'Agente di Riscossione in data 30/6/2010 per Irpef e correlate addizionali. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca accoglieva il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agente di Riscossione e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello sul presupposto dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non potendo i debiti tributari per loro natura, essere assunti per soddisfare bisogni familiari.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenza delle Entrate Riscossioni sulla base di due motivi. Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 170 cc e dell'art. 77 dPR nr 602/73 in relazione all'ad 360 1°comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nell'adottare quale criterio identificativo della Ric. 2019 n. 19723 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- estraneità ai bisogni familiari la natura del credito anziché la concreta relazione tra fatto generatore del debito ed i bisogni della famiglia il cui onere della prova è a carico del contribuente. 1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 cc , dell'ad 2729 cc e dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 360 1°comma nr. 3 cpc per aver erroneamente fondato una presunzione di conoscenza da parte del creditore di conoscenza della estraneità ai bisogni della famiglia del debito fiscale 2.1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. 2.1 La controversia portata allo scrutinio di questa Corte concerne l'impugnazione del preavviso di iscrizione di ipoteca ex art 77 comma 2 bis dPR 602/73, su cartella di pagamento per una ripresa fiscale avente ad oggetto reddito da partecipazione societaria, avente ad oggetto beni immobili di proprietà di Fabrizio Gonnella e oggetto di costituzione di fondo patrimoniale 2.2 Secondo il granitico indirizzo di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, (Cass. n. 23876/2015; 22762/2016,20998/2018 e da ultimo Cass, 10166/2020),:

«l'art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. 3 marzo 1973 n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, Ric. 2019 n. 19723 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -3- per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità». 2.2 In tema di ripartizione dell'onere probatorio è stato puntualizzato che «l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore»( cfr.

Cass. 22761/2016). Inoltre, questa Corte ha (Cass. n. 3738/15) ha affermato « che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v.

Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in Ric. 2019 n. 19723 sez. MT - ud. 12-05-2021 -4- quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto).». 2.3 Ciò premesso in punto di diritto, la CTR, nell'affermare che il debito del contribuente, derivante da omessa denuncia del reddito da partecipazione societaria, fosse ontologicamente incompatibile con i bisogni della famiglia, negando in radice che il fondo patrimoniale risponda del debito fiscale, è incorsa nella dedotta violazione di legge ponendosi in antitesi con i principi giurisprudenziali sopra esposti. 3.11 ricorso va, quindi, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Rom