Inadmissible appeal by INPS regarding worker rights to Guarantee Fund after corporate split and insolvency proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the INPS's appeal inadmissible because the workers failed to raise the issue of corporate succession during the lower court proceedings. The court held that the legal question was new and the INPS had previously focused solely on the fictitious nature of the employment relationship. Consequently, the appeal was rejected, and the INPS was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis c.p.c.; Art. 2 I. 297/1982: An appeal raising a new issue not previously argued in the lower courts is inadmissible, as parties must concentrate their defenses on the grounds already presented in the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1108-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MAURO SFERRAZZA, che lo rappresenta e difende unimmente agli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - ricorrente - contro D'ASCANIO ANTONELLA, IANNO>1 t I ROCCO, DI CREDICO PAOLO, GIANDOMENICO GIOVA/ NI, CUCCHIA ROBERTO, FRAGAGLIA NICOLA, EVANGELISTA GIUSEPPE, EVANGELISTA MARIA CELESTE, FUSELLA VALENTINO, EVANGELISTA FLAVIA, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO FEMMINELLA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 494/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 01108 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- RG 1108/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 27 giugno 2019, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di Paolo Di Credico, Vincenzo Evangelista, Nicola Fragaglia, Valentino Fusella, Giovanni Giandomenico, Rocco Iannotti, Roberto Cucchia e Antonella D'Ascanio a fruire delle prestazioni del Fondo di Garanzia, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della fallita Foro Cucine s.r.l. (in cui erano transitati per effetto della scissione della precedente datrice Di lodo s.r.I., del medesimo nucleo proprietario);
2. essa ravvisava la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2 I. 297/1982 e dell'art. 1 d.Ig. 80/1992, in particolare nell'ammissione dei loro crediti allo stato passivo del fallimento, ritenendo irrilevante la contestazione dell'Inps, per disconoscimento (in esito ad accertamento ispettivo) della genuinità del rapporto di lavoro con la fallita (di un solo mese), in quanto a fini diversi (negazione del diritto della società fallita alla fruizione di sgravi contributivi per riassunzione del personale licenziato da Di brio s.r.I.), cui estranei i lavoratori, titolari di tutela da garantire loro effettivamente, in applicazione della responsabilità sociale del Fondo di Garanzia, pure subentrante nella quota di T.f.r. della precedente datrice Di brio s.r.I., ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
3. con atto notificato il 23 dicembre 2019 (27 gennaio 2020), l'Istituto ricorreva per cassazione con unico motivo, cui i lavoratori resistevano con controricorso;
4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione dell'art. 2, primo, secondo, terzo, settimo e ottavo comma I. 297/82, in riferimento agli artt. 2506quater e 2112 c.c., per sussistenza della responsabilità solidale della coobbligata società beneficiaria della scissione in bonis nel debito dell'altra fallita, a titolo di T.F.R. e delle ultime tre mensilità nella circolazione dell'azienda della società scissa alla fallita (unico motivo); RG 1108/2020 2. esso è inammissibile;
3. in linea di diritto, per effetto dell'operazione di scissione totale, si realizza l'estinzione della società scissa con la continuazione dell'attività in capo alle beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita: sicché, in forza di tale scissione, i rapporti giuridici pendenti e preesistenti vengono di fatto interamente trasferiti alle società beneficiarie, posto che la società scissa cessa di esistere (Cass. 19 giugno 2020, n. 11984, in specifico riferimento all'applicabilità dell'art. 10 I.fall., in tema di dichiarazione di fallimento, in presenza di scissione totalitaria di una società, fenomeno di tipo successorio della società scissa, in quanto estinta, tra soggetti distinti);
4. la questione posta è tuttavia nuova, avendo l'Istituto nei gradi di merito concentrato le sue difese esclusivamente sull'insussistenza del diritto dei lavoratori al pagamento del Fondo di Garanzia per la fittizietà del rapporto lavorativo alle dipendenze della società fallita per finalità di indebita fruizione di sgravi contributivi (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804) e avendo omesso di specificare in quale atto, in quali termini ed in quale fase del giudizio avrebbe prospettato la diversa questione di cui sopra (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193);
5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, distrazione in favore del difensore antistatario secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Inps alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. RG 1108/2020 Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella