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Ordinanza Interlocutoria — n. 27701/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 27701/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27701/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19642-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CUTRERA MARCO, CUTRERA SALVATORE, CUTRERA CARLO, tutti eredi legittimi della signora Licitra Maria, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 187, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONELLA FIDELIO; - controticorrenti - avverso la sentenza n. 1836/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 27701/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi restituzione dei sussidi statali ricupero d'imposta calcolo e tasso di rimborso imputazione dei pagamenti compensazione della rendita
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19642-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CUTRERA MARCO, CUTRERA SALVATORE, CUTRERA CARLO, tutti eredi legittimi della signora Licitra Maria, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 187, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONELLA FIDELIO; - controticorrenti - avverso la sentenza n. 1836/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1686/17/16 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa il 14 aprile 2016 e depositata il 3 maggio 2016, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%.

Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che l'Agenzia delle entrate non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante relativo a quali e quante domande di rimborso siano state presentate al fine di conoscere se i fondi a disposizione siano sufficienti o meno a soddisfare per intero le richieste. La Commissione Tributaria Regionale pertanto afferma che l'Agenzia delle entrate è tenuta a ottemperare al giudicato mediante il pagamento integrale delle somme dovute e nomina conseguentemente un Commissario ad acta a questo scopo.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Ric. 2020 n. 19642 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del SO% rispetto a quanto dovuto.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021. Il Presiden e auro Mo ci DEPOSITA