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Ordinanza Interlocutoria — n. 27699/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 27699/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27699/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1550-2020 proposto da: VENTISETTE CHRISTIAN PAUL GERAR, nella qualità di ultimo liquidatore della estinta OPUS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato ANGELO TANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZACCAGNINI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di SECONDO GRADO di BOLZANO, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art 2495 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 27699/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato ANGELO TANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZACCAGNINI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di SECONDO GRADO di BOLZANO, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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debiti fiscali dichiarazione fiscale tardiva liquidazione aziendale a fini fiscali omissione del contribuente procedura di liquidazione dei conti arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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art 2495 c.c
Si duole della violazione dell'art 2495 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1550-2020 proposto da: VENTISETTE CHRISTIAN PAUL GERAR, nella qualità di ultimo liquidatore della estinta OPUS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato ANGELO TANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZACCAGNINI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di SECONDO GRADO di BOLZANO, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 01550 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- Rg 1550/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR di Bolzano,con sentenza nr 35/2019,rigettava l'appello proposto da Christian Paul Gerar Ventisette avverso la pronuncia della CTP di Bolzano con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto avvisi di accertamento emessi ai fini Ires,Irap e Iva a carico della società Opus s.r.l. ed in seguito alla cancellazione della stessa ai sensi dell'ad 2495 c.c. nei confronti dell'appellante,socio e liquidatore. Il giudice di appello rilevava che correttamente i provvedimenti impositivi erano stati emessi a carico della società trattandosi di debiti della stessa dei quali doveva rispondere il contribuente quale socio successore e liquidatore ai sensi dell'art 2495 secondo comma c.c. nella sua formulazione antecedente il dlgs nr 175/2014.

Osservava che in merito ai limiti della sua responsabilità sarebbe stato onere dell'appellante farli valere evidenziando che nella specie nulla era stato dedotto. Christian Paul Gerar Ventisette propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate illustrato da memoria eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività. Si duole della violazione dell'art 2495 c.c. e dell'art 39 e 36 del DPR 600/1973 Si sostiene che l'Amministrazione finanziaria a seguito dell'intervenuta estinzione della società non avrebbe potuto agire nei confronti del socio o liquidatore se non a determinate condizioni vale a dire che l'atto sia emesso solo nei suoi confronti e che sia dimostrato l'effettiva sussistenza dei debiti tributari e dell'effettiva percezione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione e la loro entità.

La Corte rilevata l'opportunità di acquisire il fascicolo relativo al procedimento nr 10950/2020 assegnato al consigliere Francesco Esposito stante la connessione oggettiva e soggettiva con l'odierno procedimento. i

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione. Roma 23.6.2021 Il residen e ( doti Mauro occi) DEPOSITATA IN CANCE -LIERIA Clei, 12 OTT 202