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Ordinanza Interlocutoria — n. 27696/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses request to join tax appeals, ordering separate proceedings due to lack of common legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27696/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's request to join three related tax appeals into a single proceeding. The taxpayer argued that the pending cases shared common facts regarding the Express s.r.l. investment, while the tax agency opposed the merger. The court ruled that the cases did not meet the strict criteria for joinder, thereby ordering them to be treated separately.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: The court established that tax appeals must be joined only if they share identical legal and factual issues, which was not found in this instance.

Parole chiave

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tax appeal joinder separate proceedings common legal issues tax administration investment income sospensione della riscossione fiscale tassazione dell'imposta sul reddito ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19077-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ASTROLOGO MATTEO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO BICOCCHI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2065/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 4 novembre 2019 la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Matteo Astrologo contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2014, veniva recuperato a tassazione il maggior reddito del contribuente derivante dalla partecipazione, nella misura del 50°h, alla Express s.r.I., a sua volta destinataria di autonomo avviso di accertamento. Avverso la suddetta pronuncia, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui replica l'intimato con controricorso.

Considerato che: Preliminarmente va rilevato che il controricorrente ha formulato istanza con la quale fa presente che presso questa Corte sono pendenti altri due ricorsi connessi con quello in esame, iscritti al n. 18988/2020 R.G. e al n. 19078/2020 R.G., chiedendo la riunione delle cause. La Corte, ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei procedimenti, rinvia per tale incombente la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti n. 18988/2020 R.G. e al n. 19078/2020 R.G. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. ' I Preside te