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Ordinanza Interlocutoria — n. 27695/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section due to lack of specific precedent on tax refund limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27695/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling in favor of a taxpayer seeking a refund. The agency argued that new legislation limiting tax refunds to €30 million should apply to ongoing cases, yet the court found no specific precedent establishing this rule for judicial compliance proceedings. Consequently, the court deemed the evidentiary basis for the agency's claim insufficient and ordered the file to be transferred to the ordinary section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: In the absence of specific precedents establishing the application of new legislative limits to ongoing tax refund judgments, the court must remand the case to determine the precise scope of the obligation.

Parole chiave

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tax refund limits judicial compliance new legislation application lack of precedent remand to ordinary section rimborso dell'imposta preventiva pagamento degli arretrati restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 70 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992
5/2020 (1415) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto da PREVITERA Sebastiano ex art. 70 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza della precedente sentenza n.
Art. 375 cod. proc. civ.
190 del 2014; che l'intimato si è costituito con controricorso; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.;
art. 375 cod. proc. civ
190 del 2014; che l'intimato si è costituito con controricorso; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PREVITERA SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato5 VINCENZO PETRALIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3312/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2020 n. 00005 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- n. 5/2020 (1415) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto da PREVITERA Sebastiano ex art. 70 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza della precedente sentenza n. 2756/5/17, emessa dalla medesima CTR il 22 giugno 2017 e passata in giudicato, secondo la quale spettava al contribuente il rimborso della somma di C 17.500,00, oltre interessi; la CTR aveva dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per far luogo all'applicazione della precedente sentenza ed aveva nominato un commissario ad acta per dare attuazione agli adempimenti amministrativi necessari;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto le norme sopra citate, dettate in tema di rimborsi IRPEF dovuti ai soggetti che, come il contribuente, risiedevano nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, avevano stabilito che, qualora l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedessero i limiti della spesa autorizzata, pari ad C 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i rimborsi sarebbero stati eseguiti applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute e che, a seguito dell'esaurimento delle somme stanziate, non si i sarebbe proceduto all'esecuzione di ulteriori rimborsi; numerose pronunce della Corte di Cassazione avevano stabilito che tale ius superveniens doveva trovare applicazione in sede di giudizio di ottemperanza per tutti i giudizi in corso; la sentenza impugnata doveva quindi essere riformata con una pronuncia o di questa Corte o del giudice del rinvio, che circoscrivesse espressamente la condanna dell'ufficio ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro i limiti di cui all'art. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014; che l'intimato si è costituito con controricorso; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. IL PRESI