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Ordinanza Interlocutoria — n. 27693/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows revocation appeal against Supreme Court order due to clerical error in party filing records.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27693/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the revocation appeal filed by the Revenue Agency against its own prior order declaring the case inadmissible. The Agency argued that a clerical error by the court's registry led to the mistaken belief that the respondent, Tecnoservice, had not appeared, despite actual ritualistic appearance. The court ruled that since the error concerned a material fact within the Supreme Court's proceedings, the revocation appeal was admissible and remitted for examination.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: A revocation appeal is admissible if the error concerns a material fact, including internal procedural errors within the court of review that affect the party's procedural status.

Parole chiave

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revocation appeal admissibility clerical error in registry material fact error procedural appearance status Supreme Court order contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 37 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11681-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope le4,Yis; - ricorrente- contro TECNOSERVICE ; - intimata - avverso l'ordinanza n. cronol. 29544/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate propone ricorso per revocazione contro la Tecnoservice srl, impugnando l'ordinanza resa dalla Corte di cassazione nei 26.6.2018-16.11.2018 n.29544/2018 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR Piemonte n.26/31/2011, pubblicata il 22.4.2011 e notificata il 23.5.2011, ritenendo che, in ragione della mancata costituzione della parte intimata, la ricorrente aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso per cassazione.

La parte intimata non si è costituita. La ricorrente deduce l'esistenza di un errore sul fatto idoneo a giustificare la revocazione della sentenza impugnata, risultando la società Tecnoservice in realtà costituita nel giudizio, ancorchè la cancelleria avesse per errore inserito tale atto in diverso procedimento, riprodotto nel ricorso per cassazione in revocazione a pag.15. Il ricorso è ammissibile, se si considera che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione è indispensabile che l'errore revocatorio cada su di un fatto materiale, e, quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti della Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti.

Ora, nel caso di specie è evidente che l'errore che ha determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, correlato alla mancata presenza della parte intimata che si era, per converso, ritualmente costituita tanto da determinare la costituzione, per errore da parte della cancelleria della Corte, di un autonomo fascicolo processuale, diverso da quello recante il n.R.G. 20601/11 - definito dall'ordinanza Ric. 2019 n. 11681 sez. MT- ud. 15-06-2021 -2- n.29544/2018 - pure indicato espressamente nel controricorso al 4^ rigo della prima pagina, rende prima facíe ammissibile il ricorso per revocazione.

Sulla base di tali premesse il procedimento va rimesso all'esame della sezione V civile PQM Rimette gli atti alla quinta sezione civile della Corte per l'esame del ricorso di revocazione. Così deciso in Roma il 15.6.2021 Il DEPOSITATA IN CA Oogi, 12 OH 2021 CANCELLAERE IL C P3,