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Ordinanza — n. 27539/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming omitted examination of decisive facts regarding employment classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27539/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by IRCAC inadmissible, rejecting claims of omitted examination of decisive facts regarding the employee's job classification. The court held that the lower court had considered the evidence, even if not explicitly detailed in the reasoning, which does not constitute a procedural defect under the amended civil procedure code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; Art. 111 comma 6 cost.; The omission of examination of a decisive fact does not constitute a ground for cassation if the fact was nonetheless considered by the judge, provided the reasoning meets the minimum constitutional requirement.

Parole chiave

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omitted examination decisive fact civil procedure code article 360 constitutional minimum reasoning employment classification dispute cassation inadmissibility procedural defect review judicial reasoning sufficiency accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
04-05-2021 -2- CONSIDERATO che con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, allegandosi, altresì, l'irriducibile contraddittorietà della motivazione sotto il profilo dell'art. 360 comma 1, n.
Art. 111 comma 6 cost.
Art. 13 comma 1 D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 ("iter del d.P.R.
Art. 1-bis Art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 ("iter del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13428/2020
Cass. n. 23940/2017
Cass. n. 8053/2014
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38629-2019 proposto da: ISTITUTO REGIONAIE per il CREDITO alla COOPERAZIONE IRCAC , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IONTP1 7E1310 37, presso lo studio dell'avvocato i\IARCIM,0 FURITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SAIN_ATORE PENSABENE - ricorrente - contro .\SC1ONE ERN[STO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1X-N(101 I IVERI FIAMINIO 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PIRRANT1, rappresentato e difeso dall'avvocato ALissANDR0 DLCA; - controricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALI', , persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE 131-_'',CCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE 1)1 ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - resistente - avverso la sentenza n. 471/2019 della CORTE D'APPE1,1,0 di PALERMO, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO che con sentenza n. 471 del 2019, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 1676 del 2017 pronunziata dal locale Tribunale, ha dichiarato il diritto di Ernesto Ascione all'inquadramento di quest'ultimo nel IV livello del Regolamento dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (d'ora innanzi I.R.C.A.C.) a decorrere dal 17 settembre 2010, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive e della connessa contribuzione previdenziale; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, assistito da memoria, l'I.R.C.A.C., affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso, Ernesto Ascione; stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ric. 2019 n. 38629 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- CONSIDERATO che con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, allegandosi, altresì, l'irriducibile contraddittorietà della motivazione sotto il profilo dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; C( n il secondo motivo si allega ancora l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione al compendio probatorio relativo alle mansioni espletare; entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, devono dichiararsi inammissibili; giova evidenziare, al riguardo, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, da cui emergerebbe un diverso assetto della posizione dell'Ascione ed alle mansioni dal medesimo espletate, in particolare con riguardo all'assunzione della responsabilità operativa ed organizzativa dell'Ufficio Amministrativo, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DI. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", cc , al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, Ric. 2019 n. 38629 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -3- comma 6. Cosi. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) clic si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020;

Cass. n. 23940 del 2017); d'altro canto, come statuito da SU n. 8053 del 2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di rune le risultanze probatorie; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto e. k O -c _k_ àecc-ockiltu,o-,9 uct ,cef J t/ti yur,L& cetede,eLL(e .-(2C1CeAd ct-r -e_up re3e ve - PQM Ric. 2019 n. 38629 sez.

ML - ud. 04-05-2021 -4- I ,a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in Curo ker compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 159/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 ("iter del d.P.R. n. 115 del 2002, cl i. atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camer