Cassation court dismisses INPS appeal, ruling mandatory social security applies to habitual professional work regardless of income thresholds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a lawyer from mandatory social security contributions due to low income. The lower court incorrectly assumed that an annual income below €5,000 automatically precluded the requirement for mandatory registration, ignoring the critical factor of whether the professional activity was habitual. The court held that the obligation to join the separate management depends on the habitual nature of the profession, not merely on income levels, and remanded the case for a factual assessment of the lawyer's work habits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995; Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011: The obligation for professionals to join the separate social security management depends on the habitual exercise of a profession, not on income thresholds; low income alone does not exempt habitual workers from mandatory registration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA C Cn sul ricorso 37929-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RONIA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro DEL CAMPO ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAURIZIO BUEALINI N. 8, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI PUNII)°, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO DE MICHELE, BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1242/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'I 1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Bari, per quanto ancora rileva, ha dichiarato non dovuta da Rosanna Del Campo la somma pretesa dall'Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta nell'anno 2009.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 32167 del 2018; n. 32608 del 2018; n. 519 del 2019), dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie oggetto dì causa in cui l'avvocato, parte appellata, aveva fruito nell'anno 2009 di un reddito ai fini Irpef inferiore al detto limite, senza che assumessero rilievo le concrete modalità di svolgimento dell'attività libero professionale.
3. I giudici di appello hanno quindi giudicato assorbite le questioni attinenti alla prescrizione estintiva e alla quantificazione delle sanzioni civili. Hanno accolto l'appello dell'INPS in relazione alla statuizione di primo grado concernente l'annullamento degli atti di gestione del rapporto previdenziale e la cancellazione dell'avvocato dalla gestione separata.
4. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l'avv. Del Campo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Ric. 2019 n. 37929 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- t Considerato che:
6. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, dl. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di verificare la sussistenza del requisito dì abitualità nell'esercizio della professione di avvocato e, quindi, la ricorrenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995.
7. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
8. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività dì lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).
9. Dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal Ric. 2019 n. 37929 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.).
10. Tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte dì appello che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv. Cass. nr. 11003 del 2021 resa in fattispecie analoga), ha escluso l'obbligo contributivo in ragione del "fatto contingente del reddito sotto la soglia di 5.000 nell'anno dedotto in lite".
11. Non essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nelle adunanze camerali dell'11.5.2021 e del 13.7.2021 Il P