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Ordinanza — n. 27405/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as untimely due to labor credit statute of limitations rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27405/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed after the statutory deadline for labor credit disputes had expired. The lower court had revoked a default judgment regarding unpaid restaurant management fees, but the appellant failed to act within the six-month period mandated by law for such claims. The court ruled that the appeal was untimely because it was notified after the semester deadline passed, despite the case involving labor-related credits which are excluded from holiday suspensions.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 1309 c.c.; Art. 1988 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 1 e 3 legge 742/1969; Art. 69/2009: Appeals for labor credit disputes must be filed within six months of the judgment date, excluding holiday suspensions, and failure to meet this deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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labor credit statute of limitations inadmissible appeal due to delay default judgment revocation semester appeal deadline Corte di Cassazione procedure contratto di ristorazione restituzione delle prestazioni recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
69 del 2009 la quale ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art. 327 cpc.
Art. 1309 c.c.
I motivi sono così titolati: 10 motivo: violazione delle norme di diritto ex art. 1309 e 1988 cc, ai sensi dell'art.
Art. 1988 c.c.
3 cpc; 2° motivo: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 1988 e 1309 cc, in relazione all'art.
Art. 2697 c.c.
3 cpc nonché l'errata lettura ed interpretazione della norma medesima; 3° motivo: violazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 2697 cc, in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c.
1309 e 1988 cc, ai sensi dell'art. 360 co.
Art. 112 c.p.c.
Art. 1 e 3 legge 742/1969
I motivi sono così titolati: 10 motivo: violazione delle norme di diritto ex art. 1309 e 1988 cc, ai sensi dell'art.
Legge n. 69 del 2009
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8780-2020 proposto da: SALVATORI FAUSTO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINA BELLABARBA; - ricorrente - contro CONCE 1 l I GRAZIA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUANA SANDRONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 08780 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- RG 8780/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 220 del 2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Fermo del 5.7.2018, ha accolto l'opposizione proposta in primo grado da Concetti Grazia e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 431/2011, concesso per l'importo di euro 66.000,00 asseritamente dovuti, a titolo di compenso per l'attività di responsabile della gestione e della riorganizzazione delle attività di ristorante e bar intestate alla Società "Il Ristoro srl", a Salvatori Fausto.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Fausto Salvatori affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Grazia Concetti.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi sono così titolati: 10 motivo: violazione delle norme di diritto ex art. 1309 e 1988 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc nonché la violazione del principio di cui all'art.112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; 2° motivo: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 1988 e 1309 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc nonché l'errata lettura ed interpretazione della norma medesima; 3° motivo: violazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Nel caso in esame, il ricorso per decreto ingiuntivo, con il connesso provvedimento monitorio, è stato notificato il 26.1.2012: a tale data occorre avere riguardo ai fini di stabilire la litispendenza della controversia e del regime applicabile per la individuazione del termine lungo ad impugnare che, nella specie, è sicuramente quello di cui alla legge n. 69 del 2009 la quale ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art. 327 cpc.

4. E' pacifico, poi, che le controversie riguardanti crediti di lavoro sono escluse dall'applicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale (artt. 1 e 3 legge n. 742/1969). 1 Al-, RG 8780/2020 5. Orbene, la odierna sentenza impugnata, avente ad oggetto crediti di lavoro, è stata pubblicata il 19.7.2019 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 20.2.2020, quando cioè il termine semestrale di impugnazione era già decorso.

6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2021 Il Presidente Dott.ssa Adriana DorcOzo Giudiziario aK7orra CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico Lc ,Coje- CA); CalY>o,Zt.c2AM. ,CDM 5-1-dA 'A/l-Q M Z0453/2.7.3 SegA-ca2-4,-- 4TOT/z9) (>\(.0Ane, CR, CerU-Cifki0/v\L (311/4A>VCMCk iborytalbitig, ivait c>it-r> -XA: - U(S4-0 cgCtiThi " rb5 4/U / Tz /COM (jej‘ Mio_aj ri"--COV(LAA-Ze-, Q‘ja Men 2/11‘2"--6 ; es2. i\rgticrez. vov. 06290,1 ,c0,2(icp-L. et-c). ft., '77 /Ce/V\ 422: Euxico-›7. 9