Italian court dismisses jurisdictional appeal due to subsequent settlement extinguishing the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdictional appeal inadmissible because the underlying dispute was extinguished by a subsequent settlement agreement. Although the appellant argued for a change of venue, the court noted that a formal request to declare the matter extinct was filed before the hearing, accompanied by the termination agreement. Consequently, the court ruled that the appeal lost its purpose and was therefore inadmissible without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: A jurisdictional appeal is inadmissible if the dispute is extinguished by settlement prior to the hearing, rendering the appeal devoid of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4907-2020 proposto da: CUTONILLI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAOLUCCI DE CALBOLI 60, presso lo studio dell'avvocato VALERIO CUTONILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELA SARDE LUTTI; - ricorrente - contro DI FEBO GABRIELLA; - intimata - per regolamento di competem.a avverso l'ordinanza R.G. 2545/2018 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/202 I dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza proposta da Giampaolo Cutonilli, e, in via di subordine, per il suo rigetto. Rilevato che: Gabriella Di Febo convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, Giampaolo Cutonilli per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento di proprietà dell'attrice e sottostante a quello di proprietà del convenuto, sostenendo che quest'ultimo, con l'art. 2 dell'atto con cui aveva acquistato tale appartamento dalla Di Febo, aveva assunto l'obbligo ad eseguire, a sua cura e spese, interventi manutentivi alla terrazza antistante all'immobile oggetto della compravendita, nonché di pro,1,vedere anche alla ristrutturazione delle pareti perimetrali esterne di ta!e immobile, obbligo non adempiuto; il convenuto si costituì ed eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente il Tribunale di Roma; il Tribunale di Teramo, con ordinanza datata 12 gennaio 2020 e pubblicata il 13 gennaio 2020, rigettò l'eccezione di incompetenza; avverso detto provvedimento Giampaolo Cutonilli ha proposto ricorso per regolamento di competenza; non ha svolto attività difensiva in questa sede Gabriella Di Febo; il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, in subordine, per il suo rigetto; considerato che: in data anteriore alla fissata adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., a seguite' di accordo transattivo tra le parti, procedimento di merito NRC, 2545/2018 già pendente presso il Ric. 2020 n. 04907 sez.
M3 - ud. 30-03-2021 -2- t Tribunale di Teramo, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata in questa sede; pur se di tale ordinanza è stata depositata copia priva di attestazione di conformità all'originale, tuttavia, l'istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, sottoscritta dal difensore del Cutonilli e alla quale risulta allegato il provvedimento del Tribunale di Teramo in parola, è sicuramente idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al proposto regolamento; da quanto precede resta assorbito l'esame di ogni ulteriore questione; alla luce delle ragion sopra espresse, va dichiarata l'inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza; non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento nei confronti deh'intinnata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede; pur se il ricorso è stato preposto successivamente al 30 gennaio 2013, non deve farsi luogo alla dichiarazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, ::omma 1-quater, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, -t. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annue[e e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013): la ratio della norma - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass., ord., 15 settembre 2014, n. 19464;
Cass., ord., 22 dicembre 2016, n. 26865; Cass. 11 settembre 2018, n. 21996, tutte non massimate).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammisstdle il ricorso. Ric. 2020 n. 04907 sez. M3 - ud. 30-03-202:‘ Ci -3- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di