Cassation court dismisses appeal regarding notarized payment receipt evidentiary value and confession assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the evidentiary weight of a notarized payment receipt and the evaluation of judicial confessions. The lower court correctly determined that the specific statement in the deed lacked privileged evidentiary force under Article 2700 of the Civil Code, while the opposing party's formal interrogation statements were properly assessed as explicit denials rather than confessions. Consequently, the court upheld the appellate judgment without reviewing the merits of the substantive legal arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2700 c.c.; Art. 2726 c.c.; The evidentiary value of a payment receipt in a public deed is not privileged for the specific fact of payment occurring at signing, and judicial confessions are evaluated based on factual appreciation not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8506-2020 proposto da: DELLA PORTA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRANTONIO DE NUZZO, ANDREA CARPINELLI; - ricorrente - contro DONATIELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CARONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1073/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 7/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Della Porta Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 1073/2019, che ha accolto il gravame proposto da Francesco Donatiello e ha così rigettato la domanda del ricorrente di pagamento di euro 5.000. Resiste con controricorso Francesco Donatiello che ha depositato memoria. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi.
a) Con il primo motivo il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 2700, 2679 c.c., in quanto la Corte d'Appello ha erroneamente dichiarato l'efficacia probatoria dell'atto pubblico su un fatto di cui il notaio non ha attestato la verificazione in sua presenza; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2730, 2732, 2735, 2697, e 2729 c.c. con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c., avendo la Corte distrettuale salentina erroneamente attribuito, nella fattispecie, il valore di avvenuto integrale pagamento del prezzo alla quietanza di pagamento contenuta nell'atto notarile di compravendita in contrasto con tutti gli elementi acquisiti in giudizio (prove documentali e orali) e negando valore confessorio alle dichiarazioni rese da controparte in sede di interrogatorio formale".
b) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 1218, 1460 e 2697 c.c., nonché omessa contraddittoria e insufficiente motivazione su fatto decisivo per la risoluzione della controversia in quanto la Corte d'appello ha omesso di valutare correttamente il compendio probatorio ed ha finito per addossare al creditore anche la prova di un fatto negativo come l'inadempimento della controparte". Il Collegio ritiene che i motivi siano inammissibili. Ric. 2020 n. 08506 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- È vero che - come deduce il ricorrente - il giudice d'appello ha erroneamente affermato che l'esplicita dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto pubblico di compravendita, in quanto "consacrata in atto pubblico, riveste efficacia di piena prova fino a querela di falso, anche per quanto riguarda le dichiarazioni rese dalle parti innanzi all'ufficiale rogante": l'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è infatti coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c." (così da ultimo Cass.20520/2020).
Il ricorrente però non considera che la quietanza ha natura confessoria (v. Cass. n. 23971/2013). Invero la quietanza può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta nell'interrogatorio formale di non avere corrisposto la somma quietanzata (l'art 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione, cfr. la già richiamata Cass. n. 23971/2013). Le dichiarazioni rese da Donatiello in sede di interrogatorio formale ("non è vero che al momento della stipula si concordò che la consegna ... sarebbe avvenuta allo sgombero... né che io ho trattenuto la somma di 5.000 euro; preciso che detta somma era stata concordata al fine di provvedere allo spostamento del contatore dell'acqua e ove avvenuto avrei restituito detta somma") sono però state valutate dal giudice, che ha escluso il loro valore confessorio "perché costituenti smentita esplicita dell'esistenza del credito".
Al riguardo, si precisa che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisce o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità" (v. da ultimo Cass. 3698/2020). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ric. 2020 n. 08506 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in dat