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Ordinanza — n. 27399/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares appeal inadmissible due to plaintiff's late waiver lacking proper notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27399/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff's waiver of the claim was not properly notified to the opposing parties. Although the plaintiff submitted a declaration of waiver to the court, it failed to meet the notification requirements of Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that while the procedural extinction could not be pronounced, the claim was dismissed due to the plaintiff's manifest lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 390, para. 3 c.p.c.; Art. 13, para. 1-quater D.P.R. n. 115/2002: A late waiver of a claim by the plaintiff, if not notified to the opposing parties, fails to extinguish the proceedings but renders the claim inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest unnotified waiver Code of Civil Procedure unified contribution rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali ritiro dell'atto procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, para. 3 c.p.c.
Art. 13, para. 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, para. 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 13923/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33803-2019 proposto da: BALDAZZI GILBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ALBERTO ZAINA; - ricorrente - contro PORRECA GAETANO, DI NICOLA PATRIZIO, RIZIO DONATO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO IACOMINI; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1119/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Gilberto Baldazzi ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 24 giugno 2019, n. 1119. Di Nicola Patrizio, Porreca Gaetano e Rizio Donato hanno resistito con controricorso. Con atto datato 20 aprile 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L'atto di rinuncia, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto, non è stato notificato, a quanto risulta, alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse; l'atto perciò non risponde al requisito di cui al terzo comma dell'art. 390 c.p.c., cosicché non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio.

Mediante la dichiarazione di rinuncia, però, il ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia del ricorso, cosicché il medesimo va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 13923/2019). Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e condanna parte ricorrente al pagamento Ric. 2019 n. 33803 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 aprile 2021. fPresi igi Gioiyanni narip,Ciu