Cassation court dismisses appeal and remands case for collegial tribunal composition under D.Lgs. 150/2011.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal regarding the procedural nullity of a first-instance order issued by a single judge. The respondent argued the single-judge composition violated the mandatory collegial requirement for proceedings under Article 14 of D.Lgs. 150/2011. The court ruled that this procedural defect constitutes an autonomous ground for nullity, leading to the remittal of the case to a collegial tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. 150/2011; The violation of mandatory rules regarding the collegial or single-judge composition of the tribunal constitutes an autonomous cause of nullity of the decision, requiring the case to be remitted for retrial before the correct formation of the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 14549-2019 proposto da: MAGANUCO EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VIRBANI, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro AVINTEC COSTRUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 18/02/2019 i,v- , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L'avv. Emanuele Maganuco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2019 emessa dal Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, di rigetto della domanda dell'avvocato ricorrente di pagamento di compensi professionali per l'attività svolta in favore della società controricorrente.
Resiste con controricorso AVINTEC Costruzione s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore. CONSIDERATO CHE I. Il primo motivo di ricorso contesta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in quanto emessa dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica invece che collegiale. Il motivo è manifestamente fondato. Il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, ha infatti pronunziato l'ordinanza in composizione monocratica e non collegiale come espressamente previsto dal secondo comma del medesimo art. 14 e "l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione" (v.
Cass.24754/2019). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti due motivi, motivi attinenti il merito del rigetto della domanda, che rispettivamente denunciano l'uno la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 1967 c.c., l'altro l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. II. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Bolzano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese relative Ric. 2019 n. 14549 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- al giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano che deciderà in composizione collegiale. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marzo 2021. reside uigi Gio